Nessun arrotondamento frazioni di mese per 18 anni al 31 dicembre 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 10 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dei diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, richiesto dall’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 ai fini dell’applicazione del sistema retributivo, deve essere effettivamente e interamente maturato a quella data. Le disposizioni sugli arrotondamenti delle frazioni di anno e di mese — l’art. 3 legge n. 274/1991 e l’art. 59, comma 1, lettera b), legge n. 449/1997 — hanno natura eccezionale e, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, operano solo al momento della cessazione del rapporto di impiego, senza potersi estendere in via analogica al computo del requisito previdenziale. La frazione di diciannove giorni non può dunque essere arrotondata a mese intero per raggiungere la soglia dei diciotto anni.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della cultura, è cessato dal servizio per limiti di età il 31 luglio 2021 ed è titolare di pensione anticipata liquidata con il metodo misto. Ha chiesto alla Corte dei conti di accertare il diritto alla riliquidazione della quota retributiva fino al 31 dicembre 2011, e non fino al 31 dicembre 1995 come operato dall’Inps.
Secondo il ricorrente, l’Istituto avrebbe dovuto riconoscere l’arrotondamento a diciotto anni dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, considerando come mese intero la frazione finale di diciannove giorni. Il ricorso amministrativo presentato il 17 febbraio 2022 era rimasto senza riscontro.
La Motivazione della Corte
Il giudice umbro ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 subordina il mantenimento del calcolo retributivo, per i lavoratori già iscritti alle forme sostitutive ed esclusive, al possesso di almeno diciotto anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. Si tratta di norma di diritto transitorio che ammette l’ultrattività del sistema retributivo solo alle condizioni espressamente previste.
La difesa del ricorrente invoca l’applicazione analogica dell’art. 3 legge n. 274/1991, che computa come mese intero la frazione superiore a quindici giorni. La Corte respinge questa lettura. Le disposizioni sugli arrotondamenti sono norme ordinamentali che operano al momento della cessazione del rapporto, per determinare il servizio utile complessivo o l’anzianità contributiva ai fini del diritto e della misura della prestazione.
Il giudice richiama l’art. 14 delle preleggi: le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Sia l’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, sia le leggi del 1991 e del 1997 sugli arrotondamenti hanno natura eccezionale e vanno interpretate restrittivamente. Non esiste alcuna lacuna normativa da colmare.
La Sezione aderisce all’orientamento della giurisprudenza di appello della Corte dei conti, che richiama in termini. Sotto il profilo costituzionale, osserva che ogni arrotondamento in eccesso comporta una spesa maggiore, sicché condizioni e modi devono essere previsti espressamente dal legislatore per assicurare la necessaria copertura finanziaria.
La disciplina degli arrotondamenti è inoltre ritenuta incompatibile con la riforma Monti-Fornero: l’art. 24 d.l. n. 201/2011 ha introdotto requisiti che devono essere posseduti senza alcun arrotondamento della frazione di mese. L’avverbio “almeno” contenuto nella norma del 1995 esclude la rilevanza di lassi temporali inferiori. Il ricorrente, quindi, non possedeva i requisiti, sia pure per una differenza di pochi giorni. Il ricorso è rigettato; le spese di lite sono compensate per la complessità della materia e il contrasto giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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