Recidiva nel biennio per guida senza patente: basta un minimo di prova (Cass. pen. Sez. VII n. 22381 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, che esclude il reato di guida senza patente dalla depenalizzazione, non è necessario che la definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata. È sufficiente un minimo di prova, quale l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi contrari. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere validamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24/11/2025, ha confermato la condanna, richiamando l’esistenza in atti del verbale di contestazione elevato a suo carico in data precedente al nuovo accertamento.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza della fattispecie di reato e censurando la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo all’insussistenza della fattispecie, è stato giudicato riproduttivo di doglianze già correttamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della prova della recidiva nel biennio, non occorre un’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito, essendo sufficiente un minimo di prova accompagnato dalla mancata allegazione di elementi contrari da parte del ricorrente.

Nel caso concreto, la Corte d’appello si è conformata a tale indirizzo, valorizzando il verbale di contestazione precedente e l’assenza di elementi comprovanti la non definitività della contestazione, in alcun modo addotti dalla parte. Il requisito della recidiva nel biennio è stato pertanto ritenuto correttamente integrato.

Quanto al secondo motivo, concernente la determinazione della pena in concreto, di poco superiore al minimo edittale, e il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato la congruità della motivazione. Il giudice di merito ha posto in evidenza la congruità della pena e l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei alla concessione del beneficio.

La Corte ha ribadito che, in sede di legittimità, è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ha inoltre precisato che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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