Patteggiamento, errato calcolo della continuazione fallimentare e illegalità della pena (Cass. pen. Sez. V n. 39918 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la pluralità di condotte tipiche di bancarotta realizzate nell’ambito del medesimo fallimento conserva autonoma rilevanza ontologica e dà luogo a un concorso di reati, unificati ai soli fini sanzionatori dal cumulo giuridico previsto dall’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. Tale disposizione non configura una circostanza aggravante, ma una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella dell’art. 81 cod. pen., soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti. Ne consegue che, nel patteggiamento, l’erronea applicazione della continuazione ordinaria in luogo di quella fallimentare, incidendo solo sul computo della pena, ne determina l’illegittimità e non l’illegalità, con esclusione del motivo di ricorso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo che la pena ecceda i limiti edittali.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Oristano, su richiesta degli imputati e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per più condotte di bancarotta fraudolenta relative al medesimo fallimento. La pena è stata determinata partendo da una base di tre anni, ridotta a due per le attenuanti generiche e aumentata per la continuazione con gli altri due capi, quindi diminuita per la scelta del rito.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del fatto: in presenza di più condotte di bancarotta si sarebbe dovuta applicare l’aggravante dell’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. e non la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., con conseguente violazione dell’art. 69 cod. pen. per omesso bilanciamento tra circostanze eterogenee.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato. Quanto alla qualificazione giuridica, il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 21039 del 2011, secondo cui la disposizione dell’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. non prevede strutturalmente una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una disciplina della continuazione derogatoria rispetto a quella ordinaria. Il Tribunale non ha quindi errato nel qualificare come continuazione il meccanismo unificante, ma ha semmai sbagliato nell’applicare l’art. 81 cod. pen. anziché la disposizione speciale, che parifica l’aumento per la pluralità dei fatti di bancarotta a un’aggravante soggetta a bilanciamento.
Tale errore, tuttavia, incide esclusivamente sul calcolo della pena e non ne determina l’illegalità. La Corte richiama l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, che ammette il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena: tra essi non rientra la determinazione della pena fondata su un computo affetto da violazione di legge.
Il Collegio precisa il discrimine tra illegittimità e illegalità della pena. Secondo le Sezioni Unite n. 877 del 2022, la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito di un erroneo giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è illegale soltanto quando ecceda i limiti edittali generali di cui agli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, cod. pen., o quelli delle singole fattispecie, a nulla rilevando che i passaggi intermedi siano computati in violazione di legge.
Nel caso concreto, la pena base è stata fissata in due anni di reclusione e l’aumento per la continuazione è pari complessivamente a un quarto della base, dunque in misura inferiore al massimo di un terzo previsto dall’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. Non può pertanto affermarsi che la pena sia illegale. Quanto all’omesso bilanciamento, la questione resta assorbita. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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