Ricorso del PM inammissibile contro annullamento sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 15956 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha formulato la richiesta di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, poi concessa dal giudice per le indagini preliminari, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha accolto l’istanza di riesame e annullato il sequestro. L’art. 325 c.p.p., non riproducendo il dettato dell’art. 311, comma 1, c.p.p. in tema di ricorso per cassazione, comporta che la legittimazione a impugnare spetti al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell’organo della pubblica accusa presso l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di alcune società, in relazione al reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, per la presunta indicazione in dichiarazione di falsi crediti d’imposta. Il Tribunale del Riesame di Varese, investito dell’istanza di riesame, aveva annullato il provvedimento, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti ma non il periculum in mora, in ragione della presunta indisponibilità materiale dei crediti in capo alle società acquirenti. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto dal pubblico ministero che aveva formulato la richiesta di applicazione della misura cautelare, poi concessa dal giudice per le indagini preliminari e successivamente annullata dal Tribunale del riesame. Ha quindi richiamato il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 325 c.p.p. non riproduce il dettato dell’art. 311, comma 1, c.p.p..
La Corte ha precisato che tale differenza normativa rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto o chiesto la misura. La legittimazione ad impugnare spetta, infatti, al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione viene impugnata, secondo la regola generale che attribuisce il potere di impugnazione all’organo della pubblica accusa che ha esercitato le proprie funzioni davanti al giudice autore del provvedimento.
Nel caso di specie, il ricorrente era il magistrato che aveva richiesto la misura, mentre la decisione impugnata era stata emessa dal Tribunale del riesame. Ne consegue che la legittimazione a ricorrere spettava al Procuratore generale presso la Corte d’appello, unico soggetto processualmente legittimato a impugnare il provvedimento del Tribunale del riesame. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, senza entrare nel merito dei motivi dedotti.
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Nota della Redazione
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