Recidiva biennale rileva anche per guida in ebbrezza attenuata (Cass. pen. Sez. IV n. 6145 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’integrazione della recidiva nel biennio prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, è sufficiente che il soggetto, già condannato per una condotta illecita riconducibile indifferentemente alle fattispecie di cui alle lett. b) o c) del medesimo articolo, venga nuovamente condannato nel biennio per il reato di cui alla lett. c). Le due ipotesi criminose, pur essendo autonome e caratterizzate da un rapporto di reciproca alternatività, sono ricomprese nella stessa disposizione normativa e presentano struttura, finalità ed eadem ratio identiche, differenziandosi solo per la graduazione dei valori-soglia del tasso alcolemico. Ai fini della verifica del biennio rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente e non quella della sua commissione. L’estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato non impedisce al giudice di valutare il fatto come precedente specifico, dovendosi avere riguardo al dato oggettivo dell’accertamento del reato, ex art. 224, comma 3, cod. strada.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, che aveva dichiarato l’imputato responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada per aver circolato alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso pari a 1,96 g/l al primo accertamento e 2,34 g/l al secondo, con l’aggravante di aver commesso il fatto nelle ore notturne.
Il giudice di primo grado aveva disatteso le deduzioni difensive fondate su una consulenza tecnica che, valorizzando la curva di Widmark, sosteneva che il tasso alcolemico al momento della guida fosse inferiore a quello accertato. La Corte territoriale aveva confermato la revoca della patente, ritenendo che la sanzione amministrativa non fosse condizionata dall’eventuale estinzione del reato precedentemente commesso. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla mancanza di motivazione sulla quantificazione del tasso alcolemico al momento della guida. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di un accertamento strumentale conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dimostrare circostanze in grado di privare l’accertamento di valenza dimostrativa, non integrando circostanza utile il solo intervallo temporale tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento del test. La Corte ha altresì precisato che una prova a discarico basata su valutazioni teorico-scientifiche relative alla soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica non può essere accolta in astratto, ma richiede la puntuale e concreta dimostrazione che il tasso esibito dalla misurazione non rappresenti la condizione organica del momento in cui si era alla guida.
Quanto al secondo motivo, relativo alla recidiva nel biennio, la Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui la recidiva è integrata anche da una precedente condanna per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo art. 186 cod. strada. Ha osservato che, pur trattandosi di autonome figure di reato disposte in ordine crescente di gravità, le due ipotesi sono ricomprese nella stessa disposizione normativa e hanno struttura e finalità identiche, differenziandosi solo per la graduazione dei valori-soglia. La Corte ha quindi ribadito che, ai fini della individuazione del biennio, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente e non la data di commissione dello stesso, soluzione considerata più rispondente alla regola di certezza del diritto e di garanzia per l’imputato.
La Corte ha infine escluso l’incidenza dell’estinzione del reato, richiamando il disposto dell’art. 224, comma 3, cod. strada, che esclude tale effetto per cause diverse dalla morte dell’imputato, in combinato disposto con l’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che individua quale presupposto della sanzione amministrativa accessoria l’accertamento del reato. Ha pertanto ribadito che l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo quale precedente specifico.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2023, che ha ritenuto la revoca della patente non un automatismo svincolato dalla gravità del fatto, ma la risposta sanzionatoria per condotte collocate al vertice della scala di pericolosità, espressione del principio di proporzionalità. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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