Recidiva nel biennio e prova della definitività della precedente violazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33297 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile. È sufficiente un qualunque elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari. Il giudice di merito può pertanto fondare l’accertamento sul contenuto del verbale di contestazione della precedente violazione e sull’assenza di prova della presentazione di un ricorso o di una richiesta di oblazione. Il motivo di ricorso che censuri la carenza di prova, senza confrontarsi con tale apparato argomentativo, è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della contravvenzione contestata. Il ricorrente ha assunto che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con la doglianza difensiva secondo cui difetterebbe la prova del reato.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevandone il carattere reiterativo rispetto ad analoga doglianza mossa con l’atto d’appello, sulla quale la Corte di merito aveva ampiamente motivato in conformità con i principi elaborati dalla Suprema Corte.
Il provvedimento ribadisce un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile. È sufficiente un qualunque elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari. La Corte richiama sul punto Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200 e Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha richiamato il contenuto del verbale di contestazione datato 12 novembre 2019 per analoga violazione al codice della strada in cui era incorso il ricorrente. Ha inoltre dato atto che l’imputato non aveva fornito la prova della presentazione di un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione, né di una richiesta di oblazione.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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