Recidiva e continuazione compatibili, aumenti proporzionati al minimo (Cass. pen. Sez. V n. 36407 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione, che vanno applicati entrambi, sussistendone i presupposti, perché la continuazione non unifica ontologicamente i reati avvinti dal medesimo disegno criminoso, ma opera su una mera fictio iuris ai fini del temperamento del trattamento penale. La media edittale si calcola sommando al minimo la metà della differenza tra minimo e massimo, non dimezzando il massimo. L’aumento per la continuazione va determinato e motivato in modo distinto per ogni reato satellite, ma l’onere motivazionale varia in proporzione alla misura dell’aumento: aumenti modesti e inferiori al minimo edittale tollerano una motivazione cumulativa non manifestamente illogica.

Il Fatto

La vicenda processuale giunge alla Cassazione dopo un primo annullamento con rinvio, disposto da Cass. Sez. I n. 47240 del 2024 e limitato al solo trattamento sanzionatorio. Il ricorrente era stato ritenuto responsabile di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, aggravata dalla partecipazione di più di dieci associati. La Corte di assise di appello, in sede di rinvio, rideterminava la pena riconoscendo il vincolo della continuazione esterna con reati oggetto di precedenti sentenze irrevocabili e la recidiva.

Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge sulla determinazione della pena base per il delitto associativo; incompatibilità tra continuazione e recidiva con difetto di motivazione sull’aumento ex art. 99 cod. pen.; carenza di motivazione sugli aumenti per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo osserva che la Corte territoriale ha correttamente individuato la pena base del reato associativo, facendo riferimento al secondo e terzo comma dell’art. 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973 e non al primo, come invece sostenuto dalla difesa. La doglianza, prospettata come violazione di legge, si rivela solo virtualmente fondata e priva di efficacia disarticolante, poiché la determinazione della pena risulta comunque sostenuta da una pluralità di riferimenti motivazionali agli indici dell’art. 133 cod. pen.

La Corte ribadisce un principio generale di calcolo: la media edittale non si ottiene dimezzando il massimo, ma dividendo per due il numero di anni o mesi che separano minimo e massimo e aggiungendo il risultato al minimo. Poiché la norma incriminatrice prevede da uno a sei anni, la media è di anni tre e mesi sei, esattamente la pena base applicata: nessuna violazione del giudicato rescindente.

Sul secondo motivo la Corte conferma la piena compatibilità tra recidiva e continuazione. Richiama l’orientamento nettamente prevalente e le Sezioni Unite n. 9148 del 17.04.1996, Zucca, secondo cui i due istituti sono autonomi, con struttura e finalità diverse: la recidiva valorizza la persistenza nell’atteggiamento criminoso, la continuazione attiene al trattamento sanzionatorio unitario in ossequio al principio del favor rei. Segnala l’unico indirizzo difforme, rappresentato da Sez. V n. 5761 del 2010, Melfitano, espressamente non condiviso.

Quanto alla motivazione sulla recidiva, la Corte richiama Sezioni Unite n. 5859 del 27.10.2011, Marcianò e Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010, Calibé: il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, non bastando il mero riscontro formale dei precedenti. Nel caso esaminato la Corte territoriale ha assolto tale onere, valorizzando la natura dei reati, il movente di lucro e la cronologia delle condanne.

Sul terzo motivo la Corte richiama Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone: l’aumento per la continuazione va calcolato e motivato distintamente per ogni reato satellite, ma l’obbligo motivazionale varia in proporzione alla misura dell’aumento. La motivazione cumulativa è ammissibile quando gli aumenti sono modesti e inferiori ai minimi edittali, come nel caso, dove risultano anche proporzionati alla pena base. Il motivo è quindi infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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