Misure di prevenzione patrimoniali e autonomia dal giudizio penale (Cass. pen. Sez. V n. 36408 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di prevenzione patrimoniali, pur avendo portata afflittiva, non sono assimilabili alle sanzioni penali e non rientrano nell’alveo dell’art. 7 CEDU, come confermato dalla più recente giurisprudenza sovranazionale. Esse perseguono una funzione di recupero dei beni illegittimamente accumulati, riconducibile all’art. 1 del Prot. addiz. CEDU, e sono assibilabili alle misure di sicurezza. Ne consegue l’applicabilità, in caso di successione di leggi nel tempo, del regime dell’art. 200, comma 1, cod. pen., con riferimento alla normativa vigente al momento dell’applicazione della misura. Il giudizio di pericolosità si articola in una fase constatativa e in una prognostica e, attesa l’autonomia del procedimento di prevenzione, prescinde dagli esiti del parallelo giudizio penale, salvo il limite della sentenza irrevocabile di assoluzione che escluda la sussistenza del fatto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto con cui il Tribunale di Catania, ritenuta la pericolosità generica del proposto, disponeva la confisca di immobili e di beni d’impresa, in parte acquistati per successione dagli eredi e in parte ritenuti fittiziamente intestati ai figli.
Investita delle impugnazioni, la Corte d’appello di Catania confermava il giudizio di pericolosità e l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Avverso tale provvedimento ricorrevano per cassazione gli eredi del proposto, nel frattempo deceduto, e una società che rivendicava la proprietà di apparecchi ubicati all’interno di un esercizio commerciale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dei limiti del ne bis in idem nel settore della prevenzione. Il giudizio di pericolosità si scinde in due fasi autonome: una constatativa, che importa i dati cognitivi sulle condotte pregresse, e una prognostica, volta a qualificare come probabile il ripetersi di condotte antisociali.
La fase constatativa prescinde dagli esiti del parallelo giudizio penale e può alimentarsi anche di fatti oggetto di proscioglimento o di archiviazione, con il solo limite della sentenza irrevocabile di assoluzione che escluda la sussistenza del fatto. Un pregresso accertamento che abbia escluso la pericolosità non impedisce una rivalutazione del medesimo profilo ove si acquisiscano nuovi elementi mai apprezzati in precedenza.
Nel caso concreto, il provvedimento di revoca evocato dalla difesa trovava la propria ragione nelle gravi condizioni di salute del proposto, dato idoneo a incidere sull’attualità del giudizio e non sull’esistenza delle manifestazioni di pericolosità. Le due parallele valutazioni risultano divergenti nei soli limiti della diversità degli elementi esaminati, il che esclude la violazione del ne bis in idem. Il decesso del proposto, inoltre, non ha inciso sul diritto di difesa degli eredi, che subentrano nella posizione processuale del de cuius ai sensi dell’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude l’assimilabilità delle misure patrimoniali alle sanzioni penali. Il soggetto non è ritenuto colpevole o non colpevole, ma pericoloso o non pericoloso. La misura non sanziona condotte pregresse, ma recupera beni illegittimamente accumulati. Da qui l’applicabilità dell’art. 200 cod. pen. e della normativa vigente al momento dell’applicazione.
Le censure sulla motivazione e sulla perizia contabile sono dichiarate inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorso della società è parimenti inammissibile: i beni rinvenuti nei locali si presumono ricompresi in quelli aziendali e incombe sul ricorrente l’onere di dimostrare il proprio diritto, non assolto dai documenti prodotti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.