Bancarotta documentale: dolo specifico desumibile dalle condotte distrattive (Cass. pen. Sez. I n. 25462 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso mediante l’omessa tenuta delle scritture contabili, richiede il dolo specifico, che consiste nella finalità di recare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini della prova di tale elemento soggettivo non è sufficiente richiamare la mera connessione con altre condotte di bancarotta, dovendosi esplicitare le ragioni della finalizzazione dell’omissione. Può tuttavia ritenersi logicamente dimostrato il dolo specifico quando il giudice di merito, alla luce del complessivo comportamento dell’amministratore, ricolleghi l’irregolare tenuta delle scritture contabili all’occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale. Il relativo accertamento, se sorretto da motivazione approfondita e non manifestamente illogica, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza della Quinta Sezione n. 17807 del 18 gennaio 2023, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 223 legge fallimentare per la ritenuta insufficienza probatoria in ordine alla prevedibilità del fallimento, confermando invece la condanna per bancarotta fraudolenta documentale commessa quale legale rappresentante di una società dichiarata fallita.
Il giudice del rinvio riteneva provato il dolo specifico di tale delitto desumendolo dalle numerose appropriazioni di somme che avevano già formato oggetto di condanna definitiva per bancarotta distrattiva, valutando l’omessa tenuta delle scritture contabili come funzionale a occultare l’indebita appropriazione. La difesa ricorreva per cassazione, deducendo la natura apodittica e contraddittoria della motivazione sul punto e la sostanziale affermazione di un mero dolo generico.
La Motivazione della Corte
La Sezione prima affronta congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla motivazione relativa al dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Richiama innanzitutto i principi fissati dalla sentenza rescindente: l’elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché l’azione è penalmente rilevante solo se si accerta che lo scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; del reato risponde anche colui che non ha istituito la contabilità, anche solo per una parte della vita dell’impresa; per la prova non basta richiamare la connessione con altre condotte di bancarotta.
Secondo la Corte il giudice del rinvio si è conformato a tali principi, rendendo una motivazione approfondita e non assertiva. Ha riconosciuto la necessità di accertare il dolo specifico e ha ricostruito il quadro delle scritture mancanti — il libro soci, il libro degli inventari, i libri mastro di alcuni anni e i bilanci successivi a una certa data, mai predisposti né depositati — ricordando che, secondo la relazione del curatore fallimentare, l’assenza di tali scritture obbligatorie aveva impedito la corretta e completa ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari sociali.
Dall’impedimento conseguente alla mancanza dei libri contabili il giudice di merito ha dedotto la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto, muovendo dalle condotte distrattive accertate in via definitiva. La sentenza ha così ritenuto che l’omessa tenuta delle scritture fosse funzionale a occultare gli indebiti prelevamenti o quanto meno il loro effettivo importo, rendendo i creditori impossibilitati a verificare lo stato di salute della società e a individuare la sorte delle somme prelevate in vista di un eventuale recupero.
La Corte sottolinea che la sussistenza del dolo specifico non è stata argomentata mediante un automatico richiamo di connessione tra la condotta documentale e quella distrattiva, bensì valutando l’utilità, per l’amministratore, di omettere la tenuta di alcune scritture alla luce del complessivo comportamento accertato. In questa prospettiva richiama il principio di Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02, secondo cui, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito può ragionevolmente ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione che l’irregolare tenuta delle scritture sia funzionale all’occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale.
La Corte verifica infine il collegamento cronologico richiesto dalla sentenza rescindente: le distrazioni sono state contestate e accertate in un arco temporale quasi coincidente con la gestione sociale da parte dell’imputato, e proprio nel periodo in cui la società ha manifestato lo stato di dissesto è iniziata l’omessa tenuta del libro mastro, in precedenza istituito. Quanto alla doglianza sulla cessazione dell’incarico, l’imputazione delimita la responsabilità al periodo di effettiva carica, nonostante l’imprecisa formulazione di un capo, e la erronea indicazione di un libro relativo ad un anno successivo resta priva di incidenza sulla decisione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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