Bancarotta documentale per sottrazione: la motivazione deve accertare il dolo specifico (Cass. pen. Sez. V n. 36406 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, di cui all’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., il giudice di merito deve accertare in concreto il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. La fattispecie per sottrazione costituisce ipotesi autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta delle scritture, che integra invece un reato a dolo generico. Non è pertanto sufficiente la prova della volontaria mancata consegna dei libri alla curatela, occorrendo la verifica della specifica direzione della condotta rispetto all’interesse leso. La sentenza che ometta tale accertamento, e non riscontri la doglianza difensiva sul punto, è affetta da vizio di motivazione ed è annullata con rinvio.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva riformato, solo in punto di trattamento sanzionatorio, la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per due fatti di bancarotta fraudolenta, l’una documentale e l’altra distrattiva, ai danni di una società poi dichiarata fallita. Il Tribunale aveva riconosciuto l’aggravante dei più fatti di bancarotta e quella del danno di rilevante gravità, negando le circostanze attenuanti generiche. La Corte distrettuale aveva ridotto la pena e confermato le pene accessorie.

Avverso la decisione di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione e violazione di legge sul dolo della bancarotta documentale; contestazione dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall.; diniego delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, ravvisando il vizio di motivazione in ordine al coefficiente soggettivo della bancarotta documentale per sottrazione. Il capo di imputazione contestava una condotta di sottrazione delle scritture contabili: ipotesi che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

La Corte ribadisce la distinzione, interna all’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., tra le due fattispecie. La sottrazione delle scritture è reato a dolo specifico; la fraudolenta tenuta delle stesse integra invece un’illegittimità a dolo generico e presuppone un accertamento su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari. È il richiamo della giurisprudenza di legittimità espresso dalla Sez. V n. 33114 del 2020 e dalle ulteriori pronunce conformi.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva ritenuto che la documentazione fosse stata effettivamente tenuta e che l’imputato, dopo la dichiarazione di fallimento, non l’avesse volontariamente fornita alla curatela. Nessuna motivazione emergeva però sulla specifica direzione del dolo, affrontata in termini meramente assertivi.

Tale lacuna era stata censurata con l’atto di appello, che aveva evidenziato la posizione defilata del ricorrente rispetto alla gestione societaria e alle operazioni distrattive, con conseguente riflesso sull’interesse a non consegnare le scritture; le vendite immobiliari risultavano peraltro dalle dichiarazioni fiscali e dai pubblici registri.

Di fronte a una censura dotata di sufficiente specificità, la Corte distrettuale ha taciuto, affrontando soltanto la tesi della documentazione non sottratta ma smarrita dal commercialista. Si tratta di un profilo attinente alla volontarietà della sottrazione, non già alla specificità del dolo e alla direzione della condotta verso il pregiudizio dei creditori, rimasto del tutto trascurato. Segue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, con autonomia motivazionale e con il solo limite di non riprodurre il vizio. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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