Recidiva e dosimetria della pena sono sindacabili solo per arbitrio o illogicità (Cass. pen. Sez. VII n. 4126 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione del trattamento sanzionatorio, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. In sede di legittimità è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Quanto alla recidiva, la valutazione non può fondarsi sulla sola gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito come fattore criminogeno.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di Appello ha confermato la sua condanna, dolendosi della mancata esclusione della recidiva contestata e della conseguente eccessività della pena irrogata. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe valutato adeguatamente il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne.

La questione giunge in cassazione come unico motivo di ricorso, incentrato esclusivamente sulla dosimetria sanzionatoria e sul diniego di esclusione dell’aggravante.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. Ribadisce anzitutto un principio consolidato: la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per la fissazione della pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Tale potere va esercitato in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne discende che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che tenda a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Sul fronte della recidiva, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati. Il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

La Corte verifica quindi che il giudice di merito, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, ha offerto una congrua e logica motivazione sul punto, dando corretta applicazione ai principi richiamati, con specifico riferimento alla parte della sentenza impugnata dedicata alla valutazione del rapporto tra fatto e precedenti condanne.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla viene liquidato in favore della parte civile, che ha depositato una memoria priva di contenuto, senza apportare alcun contributo concreto all’accertamento della responsabilità in relazione a quanto dedotto in ricorso; la relativa richiesta di rifusione delle spese è rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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