Omicidio stradale non aggravato: obbligo di motivazione per la revoca della patente (Cass. pen. n. 21175 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale non aggravato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada (Corte cost. n. 88/2019), il giudice che applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in luogo della più favorevole sospensione deve dare conto, con motivazione puntuale e specifica, delle ragioni della scelta, valutando i parametri indicati dall’art. 218, comma 2, cod. strada: entità del danno apportato, gravità della violazione commessa e pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. È inammissibile un generico rinvio ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e la sanzione accessoria non può essere disposta in modo automatico, essendo necessaria una valutazione individualizzante ancorata alle circostanze del caso concreto.
Il Fatto
Il GUP del Tribunale di Latina applicava, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione, convertita nel lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui agli artt. 41 e 589-bis cod. pen., commesso mentre il conducente, alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,73 g/l, tamponava un velocipede sprovvisto di dispositivi luminosi, cagionando la morte del ciclista. Nel dispositivo della sentenza, il giudice disponeva la revoca della patente di guida quale effetto automatico dell’art. 222, comma 2, cod. strada.
Avverso tale statuizione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’automatica applicazione della sanzione accessoria e l’omessa motivazione, alla luce della parziale declaratoria di incostituzionalità della norma operata da Corte cost. n. 88 del 2019.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso fondati, richiamando il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sezioni Unite n. 21369 del 2019). Il vizio dedotto non riguarda l’accordo tra le parti, ma la statuizione accessoria che, non essendo parte dell’accordo, è autonomamente impugnabile.
La Corte ha rilevato che l’ipotesi contestata era quella di omicidio stradale non aggravato, atteso che il tasso alcolemico di 0,73 g/l era inferiore alla soglia di 1,15 g/l prevista dall’art. 186, lett. c, cod. strada. Ne consegue che il giudice, in assenza delle circostanze aggravanti, non era vincolato all’applicazione automatica della revoca, ma avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale individuato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 2019.
La pronuncia impugnata appariva, invece, del tutto carente sul punto: il GUP aveva disposto la revoca senza alcuna motivazione, come se la sanzione fosse ancora obbligatoria. La Corte ha precisato che la scelta della sanzione più grave richiede una verifica puntuale dei criteri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, che avrebbe dovuto essere calibrata sulle circostanze del caso: il concorso di colpa della vittima, la ridotta velocità del veicolo, la natura occasionale del reato e l’incensuratezza dell’imputato.
L’annullamento è stato limitato alla sola statuizione concernente la revoca della patente, con rinvio al Tribunale di Latina in diversa persona fisica, mentre le restanti statuizioni sono state dichiarate irrevocabili.
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Nota della Redazione
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