Graduazione della pena e attenuanti generiche sindacabili solo per arbitrio (Cass. pen. Sez. VII n. 4125 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel giudizio di cassazione è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, potendo anche i soli precedenti penali essere valorizzati per escluderne il riconoscimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto due profili: la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con contestazione dell’eccessiva entità della pena irrogata.

La questione arriva davanti alla Corte perché il ricorrente rivendica, in sostanza, un inesistente diritto al minimo della pena e chiede una rivalutazione del trattamento sanzionatorio già determinato dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i due motivi. Quanto al primo, la Corte rileva che i giudici di appello hanno fornito una motivazione adeguata e non illogica in ordine all’esclusione dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen., esplicitando congruamente le ragioni di fatto e di diritto che ne impediscono l’operatività.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce l’indirizzo consolidato secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che in cassazione è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, ove la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, citando in particolare Sez. 3 n. 29968 del 2019, Sez. 2 n. 39716 del 2018, Sez. 2 n. 36104 del 2017 e Sez. 5 n. 5582 del 2014. Quanto al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., la Corte ribadisce che esso può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo, potendo anche i soli precedenti penali essere valorizzati per escluderne il riconoscimento, richiamando Sez. 3 n. 24128 del 2021, Sez. 1 n. 39566 del 2017, Sez. 3 n. 44071 del 2014, Sez. 3 n. 34947 del 2020, Sez. 6 n. 57565 del 2018 e Sez. 5 n. 43952 del 2017.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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