Inammissibile il ricorso che ripropone censure già dedotte in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 4128 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, risultando così non specifici ma soltanto apparenti. Parimenti inammissibile è il ricorso che, pur formalmente prospettando un vizio di motivazione, censuri in realtà una decisione ritenuta erronea, proponendo una diversa ricostruzione del materiale probatorio: in tal modo si chiede alla Corte di legittimità una valutazione delle risultanze processuali non consentita, non potendo essa sovrapporsi a quella compiuta nei gradi di merito. Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove la motivazione non sia contraddittoria o illogica e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti, senza obbligo di esaminare tutti i fattori favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dalla condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata. Investita dell’impugnazione, la Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 20.03.2023, confermava la dichiarazione di responsabilità.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen.; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, rilevando che le censure sono inammissibili. Esse risultano prive dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché si fondano su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già puntualmente disattesi. Tali doglianze, osserva il Collegio, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il percorso argomentativo si sviluppa poi sul piano della distinzione tra vizio di motivazione e dissenso valutativo. Il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato censure riconducibili a tale categoria, in realtà non ha dedotto una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Egli ha così prospettato una diversa ricostruzione dei fatti, senza tener conto della preclusione che impedisce alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. A sostegno, la Corte richiama Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani.

Il Collegio rileva che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.

Quanto all’ultimo motivo, relativo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ribadisce che il relativo giudizio ex art. 62-bis cod. pen. rappresenta un apprezzamento di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità ove non sia contraddittoria o illogica e dia conto degli elementi considerati preponderanti. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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