Legittima difesa esclusa per reazione prolungata dopo la cessazione del pericolo (Cass. pen. Sez. I n. 27286 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esimente della legittima difesa è configurabile solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la reazione all’offesa. Il giudizio va condotto ex ante, secondo una valutazione relativa e non astratta, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve considerare anche gli elementi fattuali antecedenti all’azione. Una reazione reiterata e prolungata, eseguita dopo che l’aggressore ha perso il controllo degli strumenti di offesa e quando sarebbe stato possibile allontanarsi o chiedere aiuto, si proietta oltre il momento in cui il pericolo si è manifestato. Non è pertanto ravvisabile né la scriminante, né l’eccesso colposo, che difetta quando mancano i presupposti della legittima difesa.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un omicidio aggravato commesso ai danni della madre dell’imputato. Quest’ultima, dopo averlo aggredito mentre dormiva colpendolo con uno schiaccianoci e con un coltello, era stata a sua volta colpita con 34 fendenti che ne provocavano la morte. La Corte di assise di Chieti aveva condannato l’imputato all’ergastolo; la Corte di assise di appello di L’Aquila, con sentenza del 19/06/2025, aveva riconosciuto l’attenuante della provocazione in equivalenza sull’aggravante, rideterminando la pena in ventiquattro anni di reclusione.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, deducendo la violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen., la mancata qualificazione preterintenzionale del fatto, il vizio parziale di mente e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della legittima difesa. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che l’accertamento della scriminante e dell’eccesso colposo va effettuato con giudizio ex ante, calato nelle circostanze concrete e non astratte (Sez. 5 n. 34342 del 2024; Sez. 4 n. 24084 del 2018). Tuttavia resta fermo il principio per cui l’esimente richiede una situazione di pericolo attuale che renda la reazione necessitata, esclusa quando l’imputato poteva allontanarsi (Sez. 1 n. 51262 del 2017).
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno evidenziato che l’imputato, pur avendo reagito sotto l’effetto del timore, ha posto in essere una reazione reiterata con 34 colpi dopo che la vittima aveva perduto il controllo dell’arma, quando gli sarebbe stato possibile allontanarsi o invocare l’intervento delle forze dell’ordine. Il numero elevato di colpi è stato valutato come eccessivo e sproporzionato rispetto all’azione subita.
Quanto all’eccesso colposo, la Corte osserva che esso non è configurabile quando mancano i presupposti della legittima difesa, in particolare la necessità di contrastare un pericolo attuale mediante una reazione proporzionata (Sez. 5 n. 19065 del 2020; Sez. 1 n. 41552 del 2023). Una reazione differita, ripetuta e più intensa di fronte a una condotta ormai esaurita non è assimilabile alla fattispecie dell’art. 55 cod. pen.
Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili: le censure sulla qualificazione preterintenzionale e sul vizio parziale di mente si risolvono in rivalutazioni di merito, prive di fratture nel tessuto argomentativo.
Fondata è invece la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il percorso dei giudici si basa su precedenti penali risalenti e sulla svalutazione della confessione, ma confligge con la ricostruzione dei fatti: l’imputato era stato vittima di un piano omicidiario della madre e la reazione, pur feroce, trovava un nesso causale con la condotta della vittima. Richiamando Sez. 1 n. 27115 del 2024, la Corte afferma che le condizioni emotive, pur non escludendo l’imputabilità, vanno valutate ai fini del riconoscimento del beneficio. Dispone pertanto una nuova valutazione dei presupposti dell’art. 62-bis cod. pen. e il conseguente nuovo bilanciamento, se del caso anche ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
La sentenza è annullata con rinvio, limitatamente al bilanciamento e al trattamento sanzionatorio, alla Corte di assise di appello di Perugia; il ricorso è rigettato nel resto.
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Nota della Redazione
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