Recidiva facoltativa e reddito di cittadinanza: irrilevante il collegamento con il reato (Cass. pen. Sez. VII n. 38581 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva contestata per il delitto di indebita percezione del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, può essere ritenuta sussistente anche quando i precedenti penali dell’imputato non presentino alcun collegamento strutturale con il reato contestato. Trattandosi di aggravante ad applicazione facoltativa, il giudice non è vincolato a disapplicarla e può ritenerla equivalente alle circostanze attenuanti, valorizzando la spiccata propensione a delinquere desumibile dal casellario giudiziale. È inammissibile il ricorso che, sul punto, investa valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Resta fermo che la dichiarazione omessa nella domanda all’INPS integra l’elemento costitutivo del reato, a prescindere da chi abbia materialmente compilato il modulo.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, alla pena di due anni di reclusione per aver dichiarato il falso al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 3, del d.l. n. 4/2019. L’omissione contestata riguardava una condanna pregressa per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., non indicata nella domanda presentata all’INPS.

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 28 ottobre 2024, ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità; e analoga censura sull’applicazione della recidiva, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, per l’assenza di collegamento tra i reati precedenti e quello contestato.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non supera il vaglio di legittimità, perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua ed esauriente.

Nel caso concreto, i giudici di appello hanno ricostruito i fatti in modo preciso. L’omissione nella domanda INPS ha indotto l’ente in errore e ha determinato l’erogazione indebita del contributo. Lo stesso ricorrente ha ammesso l’addebito. Non rileva chi abbia materialmente compilato la domanda, né può configurarsi un mero errore materiale, essendo la dichiarazione determinante per l’accesso al beneficio.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha accertato, in linea di fatto, che ricorre l’ipotesi della sentenza definitiva ex art. 7 del d.l. n. 4/2019, essendo intervenuta condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. con sentenza divenuta irrevocabile il 25 giugno 2012. La recidiva è stata quindi ritualmente contestata e ritenuta sussistente.

Il giudice di merito non ha disapplicato la recidiva — scelta rientrante nelle sue facoltà discrezionali, trattandosi di aggravante facoltativa — ma l’ha ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti generiche. Diventa così irrilevante che i precedenti penali non abbiano alcun collegamento strutturale con il reato contestato, avendo il giudice valorizzato la spiccata propensione a delinquere manifestata senza soluzione di continuità per un arco temporale di venti anni.

All’inammissibilità del ricorso conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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