La revoca del porto d’armi si fonda sul giudizio prognostico di affidabilità (TAR Lazio n. 12876 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi, pur essendo un’autorizzazione di polizia che rimuove in via di eccezione il generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975, può essere legittimamente revocata ai sensi degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. quando l’autorità di pubblica sicurezza, con valutazione ampiamente discrezionale, ritenga che il soggetto non dia più affidamento di non abusare delle armi. Non è necessario un accertato abuso delle stesse, né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficiente un giudizio prognostico di inaffidabilità fondato su circostanze sintomatiche, ancorché isolate e penalmente irrilevanti. Il provvedimento ha natura cautelare e non sanzionatoria, ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti.
Il Fatto
Con decreto del 6.7.2023 il Questore di Roma revocava la licenza di porto d’armi per uso sportivo al ricorrente, ritenendolo coinvolto in una situazione di conflittualità con l’ex coniuge, sulla base dei fatti rappresentati dalla stessa in data 25.8.2022. L’interessato proponeva ricorso gerarchico al Prefetto, che lo respingeva con il decreto impugnato. Il ricorrente contestava la legittimità della revoca, deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, evidenziando l’assenza di precedenti penali e di carichi pendenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato principio secondo cui le autorizzazioni di polizia possono essere negate o revocate ogni qual volta il soggetto interessato, sulla base di circostanze oggettive, non dia più affidamento di non abusare delle armi. La finalità delle misure di polizia è preventiva, volta a scongiurare la commissione di reati e fatti lesivi della pubblica sicurezza, sicché non occorre un comprovato abuso, essendo sufficiente una scarsa affidabilità o un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi.
Il Collegio ha escluso la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto al rilascio del porto d’armi, trattandosi di una deroga al divieto generale di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. Il giudizio di non affidabilità può essere fondato su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale, vertendosi in un ambito di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Quanto al caso concreto, la circostanza della conflittualità con l’ex coniuge è stata ritenuta di per sé sufficiente a fondare il provvedimento cautelare di revoca, essendo il porto d’armi per uso sportivo un interesse cedevole rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il Tribunale ha precisato che la valutazione dell’autorità di P.S. attiene al pericolo in sé di un utilizzo indebito dell’arma, pericolo che può essere rappresentato da comportamenti sintomatici, ancorché isolati.
Residuando la possibilità per l’interessato di presentare una nuova istanza, il Collegio ha compensato le spese di giudizio per la peculiarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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