Recidiva indeducibile in cassazione se non censurata in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 8090 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione di legge o il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della recidiva è indeducibile qualora la questione, costituendo un punto autonomo della decisione, non sia stata devoluta con l’appello, che abbia riguardato esclusivamente altri aspetti del trattamento sanzionatorio. L’eventuale applicazione della recidiva, disposta di ufficio dal giudice di appello in termini più favorevoli all’imputato, non può essere successivamente contestata in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, rideterminando l’aumento per la ritenuta recidiva da due terzi alla metà della pena.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva, lamentando l’omessa valutazione della concreta pericolosità dell’autore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente rilevato che il ricorrente non aveva avanzato in appello alcuna censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva, essendosi limitato a contestare la quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Poiché il motivo relativo alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, il suo mancato rilievo in grado di appello preclude la possibilità di dolersene per la prima volta in cassazione, trattandosi di questione indeducibile. Tale preclusione opera anche quando la recidiva sia stata applicata di ufficio dalla corte territoriale, purché in termini favorevoli all’imputato come nel caso di specie.
La Corte ha infine reputato manifestamente infondate le doglianze sull’entità dell’aumento di pena. Il giudice di merito ha correttamente individuato il tetto massimo dell’aumento per la recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) nella misura della metà della pena, ritenendo non condivisibile l’aumento di due terzi operato dal primo giudice. L’esito di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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