Droga parlata e recidiva: insindacabile in cassazione la lettura delle captazioni (Cass. pen. Sez. IV n. 32155 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione. Nel caso di cosiddetta droga parlata, l’esistenza del reato può desumersi dal solo tenore dei dialoghi captati, qualora esso sia sintomatico dell’organizzazione di un’attività illecita, ma il giudice è gravato da un onere di rigorosa motivazione, dovendo la scelta ricostruttiva fondarsi su un dato probatorio caratterizzato da alto grado di credibilità razionale. In tema di recidiva reiterata, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza necessità di previa dichiarazione di recidiva semplice.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento per reati in materia di stupefacenti, qualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 9 luglio 2024, in giudizio abbreviato, aveva dichiarato colpevoli due imputati, unificando i reati contestati sotto il vincolo della continuazione e applicando la contestata recidiva.
La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma, aveva eliminato nei confronti di entrambi la pena accessoria del divieto di espatrio, confermando nel resto. Avverso la sentenza di appello gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge sulla valutazione delle captazioni, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Il primo motivo, relativo alla dedotta mancanza di autonoma motivazione per avere le sentenze di merito recepito integralmente l’ordinanza cautelare, è ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente osservato che, trattandosi di giudizio abbreviato, i dati di fatto non possono che coincidere con il contenuto dell’ordinanza cautelare e che il giudice ha comunque sviluppato un percorso argomentativo ancorato agli acquisiti dati di fatto.
Le doglianze con cui i ricorrenti contestano l’interpretazione delle conversazioni captate mirano a rimodulare la ricostruzione dei singoli episodi operata dai giudici di merito. La Corte ribadisce il principio secondo cui, in materia di intercettazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, richiamando Sez. III n. 44938 del 05.10.2021 e Sez. U n. 22471 del 26.02.2015.
Quanto alla cosiddetta droga parlata, la Corte richiama il principio, qualificato come ius receptum, secondo cui, in assenza di sequestro della sostanza, gli indizi consistenti in mere dichiarazioni captate devono essere valutati dal giudice con particolare attenzione e rigore e la scelta che conduce alla condanna deve fondarsi su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, dando conto di un’attenta e scrupolosa valutazione delle conversazioni, dalle quali ha reputato emergere in termini di certezza la sussistenza dei reati contestati. Sono richiamate Sez. IV n. 20129 del 25.06.2020, Sez. VI n. 27434 del 14.02.2017 e Sez. III n. 16792 del 25.03.2015.
Le censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di riconoscimento della recidiva sono ritenute generiche e prive di correlazione con la motivazione impugnata. La Corte di appello ha fondato il diniego delle attenuanti sull’assenza di elementi positivi e sulla negativa personalità dell’imputato, risultante dai plurimi precedenti anche specifici. Quanto alla recidiva specifica e infraquinquennale, non vi è alcuna violazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32318 del 30.03.2023, che richiede, ai fini dell’applicazione, il solo requisito di più sentenze definitive espressive di maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica motivazione, senza necessità di previa dichiarazione di recidiva semplice.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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