Recidiva qualificata e prescrizione: rileva anche se equivalente (Cass. pen. Sez. IV n. 2029 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale ai sensi dell’art. 63, comma 3, ultima parte, cod. pen. e rileva ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere anche quando sia stata dichiarata equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche. Ai sensi dell’art. 157, comma 3, cod. pen., le disposizioni dell’art. 69 cod. pen. non si applicano e il termine di prescrizione è determinato a norma del secondo comma, con la conseguenza che la recidiva deve ritenersi comunque “applicata”. La recidiva reiterata incide due volte sul termine prescrizionale: sul computo del termine-base in rapporto alla pena edittale massima e sull’entità della proroga in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., senza violazione del ne bis in idem sostanziale.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 gennaio 2024, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di furto aggravato contestato all’imputato. Il giudice distrettuale muoveva dal rilievo che il Tribunale aveva escluso la recidiva qualificata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., ritenendo il reato monoaggravato dalla sola circostanza dell’esposizione alla pubblica fede, consumato il 22 ottobre 2016.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo che il Tribunale aveva in realtà riconosciuto la recidiva, seppure in regime di equivalenza con le attenuanti generiche, e che pertanto la stessa avrebbe dovuto essere computata nel calcolo del termine prescrizionale. La difesa ha replicato chiedendo l’inammissibilità del ricorso, invocando un orientamento delle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando l’errore della Corte territoriale che non aveva computato la recidiva qualificata ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, considerando il reato come se fosse aggravato solo dalla circostanza di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen..
Il Collegio ha ricostruito la disciplina applicabile muovendo dall’art. 157, comma 2, cod. pen., che impone di tener conto, nel determinare il tempo necessario a prescrivere, del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ad effetto speciale. Tra queste rientra, per l’art. 63, comma 3, cod. pen., la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
L’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude l’applicazione dell’art. 69 cod. pen., con la conseguenza che, ai fini del computo, la recidiva deve considerarsi “applicata” anche se ritenuta equivalente o subvalente. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’azione dell’applicare la recidiva si è già esaurita all’atto del giudizio di comparazione, poiché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario.
Quanto all’art. 161, comma 2, cod. pen., la nomofilachia richiamata chiarisce che la recidiva reiterata incide due volte sul termine prescrizionale: sul computo del termine-base e sull’entità della proroga in presenza di atti interruttivi, senza violazione del ne bis in idem sostanziale. La Corte ha inoltre applicato la regola secondo cui, in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale, si ha riguardo all’aumento massimo previsto dall’art. 63, comma 4, cod. pen..
Applicando tali principi, il termine è stato ricalcolato: anni sei per il furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen., aumentato ad anni otto per la recidiva, ulteriormente aumentato di due terzi ex art. 161 cod. pen., con prescrizione fissata al 22 febbraio 2030. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Nota della Redazione
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