Liberazione anticipata applicabile anche al lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 11975 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liberazione anticipata di cui all’art. 54 legge n. 354/1975 è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981 e dell’art. 47, comma 12-bis, legge n. 354/1975, non sussistendo alcuna incompatibilità strutturale tra i due istituti. La natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisce elemento dirimente, essendo richiesto soltanto il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale. La competenza funzionale a decidere sulla concessione del beneficio spetta, ai sensi dell’art. 69-bis ord. pen., al magistrato di sorveglianza, che provvede con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Un condannato, sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, presentava istanza di liberazione anticipata per tre semestri di pena maturati mentre si trovava in regime di lavoro di pubblica utilità. Il magistrato di sorveglianza di Venezia si dichiarava incompetente, ritenendo che la decisione spettasse al giudice dell’esecuzione, in quanto titolare della gestione della pena sostitutiva. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, investito della questione in funzione di giudice dell’esecuzione, sollevava tuttavia conflitto negativo di competenza, ritenendo invece competente il magistrato di sorveglianza richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente l’esistenza di un conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., determinato dalla situazione di stasi procedimentale conseguente al reciproco rifiuto dei due giudici di conoscere dell’istanza.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa che ha introdotto l’art. 20-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150/2022 e ha ridisegnato il sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. L’art. 57, comma 1, legge n. 689/1981 equipara, per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo alla pena detentiva della specie corrispondente, mentre l’art. 76 della medesima legge richiama, in quanto compatibili, talune disposizioni dell’ordinamento penitenziario, tra cui l’art. 47, comma 12-bis, che espressamente consente la detrazione di pena all’affidato in prova.
Quanto alla natura dell’istituto, la Corte evidenzia come l’originaria interpretazione restrittiva, che pretendeva uno status detentionis in atto, sia stata superata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ammesso la liberazione anticipata anche in relazione a periodi trascorsi in misura alternativa e in liberazione condizionale, trovando poi positivo riconoscimento normativo nell’introduzione dell’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. Il requisito decisivo è il mancato esaurimento del rapporto esecutivo, non la natura detentiva della pena.
Con specifico riferimento al lavoro di pubblica utilità, la Corte ne valorizza la spiccata attitudine rieducativa e risocializzante e il parallelismo con l’affidamento in prova al servizio sociale, così escludendo qualsiasi incompatibilità sistematica con la concessione del beneficio. La relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 configura infatti il lavoro di pubblica utilità come una «pena-programma» priva di componente detentiva ma orientata al reinserimento sociale.
Quanto alla competenza, la Corte ritiene inequivoco il dato normativo dell’art. 69-bis, comma 4, ord. pen., novellato dal d.l. n. 92/2024, che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza funzionale a decidere sulla concessione della liberazione anticia, con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza. Eventuali esigenze sistematiche di concentrazione in capo al giudice dell’esecuzione non possono prevalere sulla chiara lettera della legge. Il conflitto è pertanto risolto dichiarando la competenza del magistrato di sorveglianza di Venezia.
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Nota della Redazione
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