Inammissibile la censura sulla decorrenza della querela nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 5686 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo nonché dei vizi di motivazione così radicali da renderla mancante o meramente apparente, ma non dell’illogicità manifesta, denunciabile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tema di querela, il termine di decorrenza non coincide con la consumazione del reato ma con il momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. L’onere di provare l’intempestività della querela grava su chi la allega, non potendosi fare ricorso a presunzioni. Il giudice del riesame, nel valutare il fumus commissi delicti, deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e astratta, senza anticipare il giudizio di responsabilità. L’interversione del possesso nell’appropriazione indebita non richiede una preventiva richiesta di restituzione, ma si estrinseca in un atto di signoria incompatibile col titolo di detenzione.

Il Fatto

Con decreto del 15/11/2024, il G.i.p. del Tribunale di Perugia disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di un avvocato e della moglie, quale terza intestataria di polizze assicurative, di somme e beni costituenti profitto o prodotto dei reati di dichiarazione infedele, appropriazione indebita e autoriciclaggio. A seguito del rigetto dell’istanza di revoca, il Tribunale di Perugia, decidendo sull’appello, riduceva il vincolo al valore complessivo di € 1.331.880,00, disponendo la restituzione dell’eccedenza. Avverso tale ordinanza gli indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: erronea valutazione del termine di decorrenza delle querele per le appropriazioni, insussistenza del fumus dei reati e illegittimità del sequestro delle polizze intestate alla moglie.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, richiamati i principi delle Sezioni Unite, ha rammentato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, essendo preclusa ogni valutazione sulla persuasività della motivazione che non integri la mancanza assoluta o l’apparenza argomentativa. Ha quindi esaminato il primo motivo, relativo alla presunta tardività delle querele per i reati di appropriazione indebita, ritenendolo non consentito: il Tribunale aveva motivatamente escluso che la conoscenza dei fatti da parte delle persone offese fosse maturata alla ricezione delle comunicazioni delle compagnie assicurative, avendo ravvisato condotte decettive dell’indagato idonee a occultare l’effettiva entità dei risarcimenti. La censura, contestando l’individuazione del dies a quo della querela, si risolveva in una rivalutazione del merito, non ammessa in sede di legittimità, gravando peraltro su chi deduce l’intempestività il relativo onere probatorio.

Quanto al secondo motivo, la Corte l’ha reputato in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. Ha ribadito che la verifica del fumus commissi delicti non può tradursi in un’anticipata decisione sulla responsabilità, ma solo nel controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale. Il Tribunale aveva ampiamente motivato il carattere indebito del trattenimento delle somme, individuando nelle condotte decettive dell’indagato l’elemento che inficiava la validità degli accordi di incarico professionale con i clienti. Ha inoltre escluso che l’appropriazione indebita richieda un’espressa richiesta di restituzione per configurarsi: l’interversione del possesso postula il mutamento dell’animus, manifestato attraverso qualsiasi atto di signoria o disposizione del bene.

Il terzo motivo, concernente la posizione della moglie, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto sufficiente che il giudice del riesame dia atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu oculi la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, come nel caso delle ingenti somme ricevute e reinvestite in polizze. Ha precisato che le polizze vita rientrano tra le attività finanziarie di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. e che la condotta di dissimulazione va valutata secondo il criterio dell’idoneità ex ante, non essendo vanificata dalla tracciabilità delle operazioni. Ha infine escluso l’applicabilità dei limiti di pignorabilità di cui agli artt. 545 cod. proc. civ. e 1923 cod. civ., trattandosi di sequestro del provento del reato finalizzato alla confisca diretta, e non per equivalente. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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