Fatture per operazioni inesistenti: reato integrato senza annotazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32930 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, si perfeziona con la sola emissione del documento, purché integralmente compilato e quindi astrattamente idoneo all’utilizzo da parte del destinatario nella propria dichiarazione fiscale. La mancata annotazione della fattura nei registri contabili dell’emittente non esclude la consumazione del reato, costituendo l’annotazione un adempimento distinto e non costitutivo della fattispecie. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che investa profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati al giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di diritto e rappresentante legale di una società, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74/2000, per avere emesso fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 03.07.2025, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità; con il secondo ha censurato il vizio di motivazione relativo al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze, osserva il Collegio, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Sul primo motivo, la Corte territoriale aveva evidenziato che il delitto contestato si perfeziona con la sola emissione della fattura per operazioni inesistenti, purché il documento risulti completo in ogni sua parte e quindi astrattamente idoneo a essere utilizzato ai fini della dichiarazione fiscale da parte del destinatario. La fattispecie è integrata anche in caso di mancata annotazione della fattura nei registri contabili dell’emittente, posto che l’annotazione costituisce un adempimento distinto e non costitutivo del reato.

Nel caso concreto, le fatture erano integralmente compilate e pertanto potenzialmente utilizzabili dal cliente, a prescindere dalla loro annotazione nei registri dell’emittente, essendo state consegnate al commercialista. Sulla base di tali considerazioni il giudice di merito ha ritenuto correttamente che le fatture fossero state predisposte, emesse e consegnate ai fini dell’inserimento nella contabilità.

Quanto al secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, come affermato da Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente aveva già beneficiato di un errore in suo favore del giudice di primo grado, che aveva determinato la pena base in un anno di reclusione, in misura inferiore al minimo edittale di un anno e sei mesi, ritenendo tale circostanza valida ragione per non mitigare ulteriormente il trattamento sanzionatorio.

Stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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