Sanatoria edilizia sopravvenuta e difetto di interesse processuale (TAR Puglia n. 491 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente in seguito alla favorevole conclusione di un secondo procedimento di sanatoria determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. Non assume rilievo, ai fini della pronuncia, la circostanza che il secondo procedimento sia stato attivato sulla base di una normativa sopravvenuta, essendo sufficiente che l’atto impugnato abbia cessato di produrre una lesione attuale e concreta nella sfera giuridica del ricorrente. La natura formale della decisione costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite, conformemente alla richiesta di parte.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di proprietario e usufruttuario di un immobile nel territorio del Comune di Vernole, avevano impugnato il diniego opposto dall’amministrazione comunale all’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Gli interventi eseguiti in difformità dai titoli autorizzatori riguardavano modifiche alle tramezzature interne, la realizzazione di un torrino scala, la variazione di superfici finestrate, pensiline in legno e il cambio di destinazione d’uso del piano terreno.

Si era costituito in giudizio il Ministero della Cultura, mentre le altre parti intimate non avevano ritualmente resistito. All’udienza dell’8 ottobre 2025, la discussione era stata rinviata su richiesta dei ricorrenti, che avevano rappresentato di aver presentato una nuova istanza di sanatoria alla luce della normativa sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dai ricorrenti con la memoria depositata l’11 febbraio 2026, nella quale era stata data notizia della favorevole conclusione del secondo procedimento di sanatoria.

Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ivi compresa Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488, il Collegio ha ritenuto di doversi conformare alla volontà della parte ricorrente, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.

La pronuncia non ha richiesto l’esame nel merito delle censure formulate avverso il diniego di sanatoria, essendo venuto meno il presupposto stesso della tutela giurisdizionale: l’attualità della lesione. La favorevole definizione del secondo procedimento amministrativo aveva infatti integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale sotteso alla controversia.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in adesione alla richiesta di parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione, che non ha implicato alcun accertamento nel merito delle rispettive posizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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