Inammissibile reclamo proprietario contro atti esecutivi dopo acquisizione patrimonio comunale (TAR Campania n. 65 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Una volta divenuta definitiva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusivamente realizzata e dell’area di sedime, si consolida la perdita della proprietà in capo al privato, con trasferimento automatico e coattivo del bene all’ente locale. Ne consegue che il destinatario dell’ordinanza di demolizione non è più legittimato a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., avverso gli atti esecutivi successivamente adottati. Il reclamo è inoltre inammissibile per tardività quando proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito, con ricorso iscritto al registro generale n. 1746 del 2023, avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune in ordine alla definizione del procedimento sanzionatorio edilizio avviato con un’ordinanza di demolizione. La Sezione, con precedente sentenza, ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione di perfezionare l’esecuzione dell’ordine demolitorio.

Con successiva ordinanza collegiale il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto competente. Il ricorrente ha quindi proposto reclamo avverso l’ordinanza di sgombero, la richiesta di adozione degli atti conseguenziali e il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive. Si sono costituiti il Comune intimato e un controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., che devolve al giudice dell’ottemperanza la cognizione delle questioni relative all’esecuzione del giudicato e degli atti del commissario ad acta, reclamabili dalle parti entro il termine di sessanta giorni, previa notifica ai controinteressati; gli atti dell’ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato con il rito ordinario.

La Corte richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, secondo cui gli atti del commissario ad acta non sono annullabili dall’amministrazione in autotutela né impugnabili davanti al giudice della cognizione, ma sono esclusivamente reclamabili dinanzi al giudice dell’ottemperanza, ai sensi del citato art. 114, comma 6, cod. proc. amm., ovvero, nei casi di giudizio sul silenzio, dinanzi al giudice del silenzio ai sensi dell’art. 117, comma 4, cod. proc. amm.

Su questa base il reclamo è dichiarato inammissibile. Da un lato, esso è tardivo rispetto all’atto di acquisizione, adottato il 7 aprile 2025, ed è già stato oggetto di pronuncia di inammissibilità con precedente sentenza della Sezione. Dall’altro, una volta consolidatasi l’acquisizione e la perdita del bene, il reclamante non è più legittimato a impugnare gli atti esecutivi.

Il Collegio sottolinea che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ha comportato la perdita definitiva del diritto di proprietà e di ogni potere di disposizione sull’immobile e sull’area di sedime, trasferiti all’ente in via automatica e coattiva, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Quanto alle spese, quelle liquidate a favore del commissario ad acta e quelle riconosciute all’ausiliario sono poste definitivamente a carico del reclamante per soccombenza, mentre le spese della presente fase sono compensate tra le parti, in ragione della natura in rito della decisione e della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *