Ricorso ABF inammissibile senza prova del reclamo preventivo all’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 3817 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo preventivo all’intermediario. Tale reclamo costituisce una condizione di procedibilità della domanda, e la sua mancanza può essere rilevata d’ufficio dal Collegio. Spetta al ricorrente fornire la prova dell’avvenuta presentazione del reclamo. In difetto di tale prova, il ricorso è inammissibile e ogni altro profilo resta assorbito.
Il Fatto
La parte ricorrente riferisce di essere rimasta vittima di una truffa dopo aver ricevuto, il 20 agosto 2025, una chiamata proveniente dal numero telefonico ufficiale dell’intermediario, memorizzato in rubrica. L’interlocutore, presentatosi come operatore, chiedeva conferma di alcuni pagamenti online verso una società straniera e, a fronte del diniego, suggeriva di bloccare le operazioni fornendo i dati della carta e accedendo all’applicazione dell’istituto.
Seguendo le istruzioni del sedicente operatore, venivano autorizzate tre transazioni per complessivi USD 5.600,00. Nonostante la denuncia e un iniziale blocco degli addebiti, gli importi venivano addebitati dopo circa quattro mesi. La ricorrente chiede quindi il rimborso integrale, lamentando che il frodatore abbia potuto utilizzare il numero ufficiale dell’intermediario. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per mancato reclamo e, nel merito, contesta di essere il soggetto destinatario della richiesta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di mancata presentazione del reclamo preventivo. La questione è assorbente rispetto a ogni altra doglianza, poiché attiene alla stessa possibilità di esaminare il merito della controversia.
Il Collegio richiama le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, nel testo vigente. Tali disposizioni stabiliscono espressamente, alla Sezione VI, paragrafo 1, che «il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario».
Da questa previsione il Collegio trae la qualificazione del reclamo come condizione di procedibilità del ricorso. Sul punto richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro, secondo cui la presentazione del reclamo preventivo è presupposto processuale la cui mancanza è rilevabile anche d’ufficio. Vengono citate, in proposito, le decisioni del Collegio di Milano n. 25181/2021 e n. 19463/2020.
Passando al caso concreto, il Collegio constata che la ricorrente ha dichiarato nel modulo di ricorso di aver presentato reclamo in data 21 agosto 2025. Tuttavia, non risulta in atti alcuna prova dell’effettivo invio del reclamo all’intermediario, né risulta depositato il modulo di disconoscimento delle operazioni. La mera dichiarazione contenuta nel ricorso non è sufficiente a dimostrare l’assolvimento della condizione di procedibilità.
Il Collegio perviene così alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per assenza di preventivo reclamo, con assorbimento di ogni altro profilo. Richiama, a conferma dell’esito, le decisioni del Collegio di Milano n. 8591/2025 e del Collegio di Bari n. 6916/2925. La decisione resta sul piano processuale e non investe nel merito la responsabilità dell’intermediario per la condotta del frodatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.