Escluso l’intento persecutorio se i singoli comportamenti non sono illeciti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7715 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito si sia pronunciato sui singoli profili asseritamente persecutori e abbia implicitamente vagliato l’intento unificante, considerando che l’ingiustizia della condotta unitaria non può discendere da segmenti comportamentali ritenuti tutti leciti. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non quando censura l’esito dell’apprezzamento istruttorio, deducibile solo come vizio di motivazione. La censura per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove legali disattese o elementi soggetti a valutazione recepiti senza apprezzamento critico. Il mancato esame di elementi istruttori non integra l’omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze. È infondata la doglianza di ultrapetizione quando il giudice abbia valutato le sanzioni disciplinari non per accertarne l’illegittimità ma solo per verificarne la natura pretestuosa ai fini dell’intento vessatorio.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente dell’azienda di radiotelevisione, aveva chiesto in giudizio l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, il riconoscimento di una qualifica più elevata, la condanna per illegittimo demansionamento e il risarcimento dei danni per condotta persecutoria, realizzata anche attraverso un dedotto uso distorto del potere disciplinare.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Il lavoratore ricorreva in cassazione con quattro motivi, incentrati sull’omessa pronuncia sull’abuso del diritto e sull’intento persecutorio, sulla mancata ammissione di prove testimoniali, su vizi di motivazione e su un’assunta ultrapetizione in ordine alla valutazione di procedimenti disciplinari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende i primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione. La pronuncia del giudice di merito ha effettivamente coperto tutti gli aspetti denunciati come vessatori, valutandone la insussistenza sia singolarmente sia in chiave unitaria: se non vi è illiceità nei singoli comportamenti, non può esservi illegittimità della condotta complessivamente considerata. Le ulteriori censure si risolvono, invece, in una sollecitazione a un nuovo giudizio sul materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione dell’onere della prova, la Corte chiarisce che essa è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella che ne era gravata, non quando abbia ritenuto erroneamente assolto l’onere: in questo caso l’eventuale errore attiene all’apprezzamento dell’esito probatorio e può essere dedotto solo quale vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Anche la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere utilizzata per censurare la valutazione del materiale istruttorio, essendo sindacabile solo nelle tassative ipotesi di prove non dedotte, prove legali disattese o prove soggette ad apprezzamento recepite come legali, richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020.
Il vaglio sulla mancata ammissione delle prove testimoniali è inoltre insindacabile in cassazione, trattandosi di valutazione di superfluità o genericità, censurabile solo per erronei principi giuridici o incongruenze logiche, non ravvisabili nella specie: la Corte territoriale aveva indicato che le circostanze erano già provate per documenti o che non erano stati allegati fatti idonei a dimostrare lo svolgimento di funzioni vicarie.
Il terzo motivo, volto a reiterare le medesime doglianze ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile: la fattispecie è di doppia conforme e il vizio postula l’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre il giudice di merito aveva considerato tutti i fatti posti a fondamento delle pretese.
Il quarto motivo è infondato: il giudice di appello non ha accertato l’illegittimità delle sanzioni disciplinari, ma ne ha valutato la legittimità solo in via incidentale e prima facie, per verificare l’eventuale natura vessatoria o emulativa. Nessuna violazione delle norme sul giudicato e nessun vizio procedurale risultano configurabili; il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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