Cartella esattoriale notificata via PEC valida anche senza firma digitale (Cass. civ. Sez. V n. 13897 del 25.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È valida la notificazione della cartella di pagamento priva di sottoscrizione, effettuata a mezzo PEC in formato .pdf, senza necessità di adozione del formato .p7m, essendo il protocollo di trasmissione telematica di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salvo specifiche e concrete contestazioni che il ricevente abbia l’onere di allegare. La sopravvenuta chiusura del fallimento non determina l’improseguibilità del giudizio di cassazione già instaurato dal curatore, poiché i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una parte sono irrilevanti e non sono ipotizzabili gli adempimenti di cui all’art. 302 cod. proc. civ. nel giudizio di legittimità. La cartella esattoriale emessa in forza di atto impositivo divenuto definitivo non integra un nuovo autonomo atto impositivo ed è sindacabile, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, solo per vizi propri.

Il Fatto

La curatela del fallimento di una società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma una cartella di pagamento per imposta di registro, sanzioni e interessi, notificata a mezzo PEC, deducendone la nullità in quanto mera copia informatica priva di firma digitale e di attestazione di conformità. La Commissione dichiarava il ricorso inammissibile, per mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione sotteso. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello.

La curatela ricorreva per cassazione con sei motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, la curatela depositava memoria per comunicare la chiusura del fallimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della sopravvenuta chiusura del fallimento. Le azioni esercitate dal curatore, al pari di quelle di responsabilità spettanti alla società e ai creditori sociali, sussistono anche fuori della procedura e non la presuppongono. Trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, non grava su chi è tornato in bonis alcun onere di riassunzione, con la conseguenza che, una volta instaurato il giudizio di legittimità, il curatore resta legittimato a stare in giudizio.

Nel merito, i primi due motivi — concernenti la legittimazione della riscossione a costituirsi tramite avvocati del libero foro — sono infondati. Il rimprovero mosso alla CTR non integra alcuna violazione di legge, ma un vizio propriamente revocatorio, poiché non allega che il fatto probatorio abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Le censure, in realtà, celano una inammissibile rivalutazione dell’accertamento di fatto operato dal giudice di merito. La Corte richiama Sezioni Unite n. 30008 del 2019, secondo cui la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’Avvocatura erariale o di avvocato del libero foro postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto, senza necessità di allegazione né di prova.

Quanto alla notifica a mezzo PEC della cartella in formato .pdf, la Corte richiama Sezioni Unite n. 10266 del 2018, che ha affermato l’equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES, sia pure con le differenti estensioni. Tale equivalenza vale a fortiori per gli atti notificati telematicamente dall’amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto. La riferibilità dell’atto all’organo emittente è assicurata dall’adozione del sistema PEC, salvo contestazioni specifiche e concrete.

Sugli ulteriori motivi, la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata, pur senza espressa statuizione, comporti necessariamente la reiezione del motivo. L’omessa indicazione del nome di una parte nell’intestazione della sentenza è mero errore materiale, emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., salvo che ne derivi incertezza non eliminabile sull’identità dei soggetti cui la decisione si riferisce. La censura sul calcolo degli interessi è inammissibile, attenendo a questioni e non a un fatto storico decisivo. La cartella esattoriale, infine, è sindacabile solo per vizi propri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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