Il raddoppio dei termini prescinde dalla formale imputazione penale ma la sentenza è cassata per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 15638 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, di cui agli artt. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 nel testo ratione temporis vigente, consegue al mero riscontro di fatti che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’esito del procedimento penale e dall’ascrivibilità soggettiva del reato, rilevando solo l’astratta configurabilità di un illecito penale. Il raddoppio applicabile alla società esterovestita a ristretta base partecipativa si estende ai soci occulti, in ragione dell’unitarietà della vicenda fattuale. È affetta da motivazione apparente, e quindi nulla, la sentenza che si limiti ad asserire la ricorrenza di un’ipotesi di esterovestizione senza dare conto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del giudizio.
Il Fatto
Alla contribuente, amministratrice dichiarata di una società di diritto portoghese a ristretta base partecipativa, partecipata da società italiane direttamente riconducibili alla sua famiglia, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativo all’anno 2006. L’Ufficio contestava l’esterovestizione della società e l’interposizione fittizia della stessa, imputando direttamente pro quota ai soci occulti, tra cui la ricorrente, i ricavi societari, con applicazione del raddoppio dei termini per la presenza di una notizia di reato.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, escludendo l’operatività del raddoppio in assenza di denuncia e contestando la prova dell’esterovestizione. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva invece l’appello dell’Ufficio, affermando la rilevanza dell’astratta configurabilità del reato e la sussistenza della presunzione di esterovestizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili e infondati i primi due motivi di ricorso, relativi alla violazione del termine di decadenza. Inammissibili perché carenti di autosufficienza, non riproducendo l’avviso di accertamento e non enucleando alcun fatto storico decisivo; infondati perché la tesi della ricorrente, secondo cui il raddoppio non potrebbe operare in mancanza di una formale imputazione penale a suo carico, contrasta con il consolidato orientamento di legittimità e con la giurisprudenza della Corte costituzionale.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, la Corte ha ribadito che il raddoppio dei termini opera automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, ossia la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, senza alcuna discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria. Rileva esclusivamente l’astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del doppio binario tra giudizio penale e procedimento tributario, come confermato dai precedenti citati (Cass. n. 27250 del 2022; Cass. n. 24576 del 2022; Cass. n. 13481 del 2020; Cass. n. 28616 del 2018; Cass. n. 27629 del 2018; Cass. n. 600 del 2025).
La Corte ha quindi affermato che il raddoppio dei termini applicabile all’accertamento nei confronti della società esterovestita si estende anche ai soci occulti, in applicazione del principio già espresso da Cass. n. 32907 del 2025 in materia di distribuzione di utili extracontabili: ricorre l’identica ratio dell’unitarietà della vicenda fattuale involgente società e soci. Nel caso di specie, inoltre, la contribuente rivestiva il ruolo dichiarato di amministratore della società, sicché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti non poteva non investire anche la sua posizione, restando ogni valutazione sulla concorsualità riservata all’autorità giudiziaria penale.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente della sentenza impugnata. La CTR si era limitata ad asserire la ricorrenza di un’ipotesi di esterovestizione, senza esaminare l’avviso di accertamento, le risultanze istruttorie e le deduzioni difensive, richiamando in modo inconferente enunciati di una circolare dell’Agenzia delle Entrate. Una motivazione siffatta, non superando la soglia del cd. minimo costituzionale, è meramente apparente, non veicolando alcun supporto giustificativo della decisione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, con assorbimento di tutti gli altri motivi.
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Nota della Redazione
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