Discarico crediti inesigibili: irrilevante errore su proroga se riscossione diligente (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 38 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., il sindacato sulla legittimità del diniego di discarico non configura un’azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente creditore al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. La perdita del diritto al discarico non consegue automaticamente all’inosservanza del termine per la comunicazione di inesigibilità, poiché il ragionevole affidamento del concessionario sull’applicabilità della normativa derogatoria esclude l’imputabilità dell’omissione. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, costituisce causa di perdita del discarico solo la mancata riscossione imputabile al concessionario, che deve essere esclusa quando risulti provata la diligente adozione degli atti di recupero. La legittimità del diniego va quindi verificata in concreto, tenendo conto dell’esito dell’attività svolta, delle somme riscosse e degli effetti dello ius superveniens.
Il Fatto
La società concessionaria della riscossione dei crediti di un ente locale impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato il discarico delle somme iscritte a ruolo e non riscosse nei confronti di una ditta debitrice. L’ente locale aveva avviato una verifica su numerose partite, ritenendo non fondate le risposte del concessionario, e aveva adottato i relativi dinieghi ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999.
Il contenzioso ha attraversato una complessa vicenda processuale, con sospensione dei giudizi e duplice intervento della Corte costituzionale. La società ricorrente contestava i vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, invocando la normativa derogatoria in materia di proroga dei termini di riscossione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità delle memorie integrative e concludeva per la piena legittimità dei dinieghi.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del giudizio: promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., esso non è diretto ad annullare l’atto amministrativo, ma ad accertare il diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’azione amministrativa rilevano solo in quanto incidano sull’esistenza di quel diritto.
La Corte costituzionale, con le sentenze richiamate, ha chiarito che ai rapporti in esame si applica esclusivamente la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, non essendo riferibile al concessionario privato la normativa derogatoria della legge finanziaria per il 2015. Risulta quindi infondata la tesi della ricorrente sulla pendenza del termine per la dichiarazione di inesigibilità.
Tale conclusione non determina però la perdita del discarico. In applicazione del principio del ragionevole affidamento, il concessionario non può essere dichiarato inadempiente per non aver presentato la comunicazione nei termini, essendo necessario verificare i presupposti sostanziali. Il diniego di discarico, se impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che deve proseguirla per non pregiudicare l’esito del ricorso.
Nel merito, la Sezione rileva che la società ha depositato copia delle cartelle di pagamento notificate, delle ingiunzioni fiscali e degli atti di messa in mora, e che, dopo il fallimento della ditta debitrice, si è insinuata nel passivo con ammissione del credito. Ne deriva la prova di un’attività di riscossione diligentemente assolta. Poiché l’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 imputa al concessionario solo la mancata riscossione a lui riferibile, il diniego è illegittimo e va annullato, fermo l’obbligo di versare quanto effettivamente riscosso. Le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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