Recupero indebito pensionistico per superamento cumulo reddituale e dies a quo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 18 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dell’indebito pensionistico, il termine annuale previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 decorre dal momento in cui l’ente previdenziale conosce il fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione. Il superamento dei limiti di cumulo reddituale di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 costituisce fatto non conosciuto dall’ente al momento dell’erogazione, poiché il dato reddituale è acquisito tramite la certificazione dell’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che il dies a quo dell’azione di recupero si trasla al momento di tale conoscenza e l’azione non è tardiva se proposta entro un anno da essa. La giurisdizione appartiene in via esclusiva alla Corte dei conti, trattandosi di pensione pubblica.

Il Fatto

La ricorrente percepiva dall’INPS una pensione ai superstiti. Con due provvedimenti, rispettivamente dell’11.05.2023 e del 23.10.2023, l’ente le comunicava di avere accertato il superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti e la conseguente percezione di somme non dovute per gli anni 2020 e 2021, disponendo il recupero mediante trattenute mensili sulla pensione.

La pensionata impugnava gli atti innanzi al giudice ordinario, deducendo la decadenza dell’ente dal termine annuale per l’azione di recupero e l’irripetibilità delle somme. Il giudice del lavoro dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti; il ricorso era quindi riassunto innanzi alla Sezione giurisdizionale, ove l’INPS ribadiva la legittimità del proprio operato.

La Motivazione della Corte

La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione. Il petitum concerne la esatta determinazione dell’importo di una pensione pubblica, quale la pensione ai superstiti, sicché trovano applicazione gli artt. 3, comma 3, 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934, che devolvono alla cognizione esclusiva della Corte dei conti le controversie sulla sussistenza, la misura e la decorrenza delle pensioni dei pubblici dipendenti.

Nel merito, il ricorso è respinto. La Corte esamina l’eccezione di decadenza fondata sull’art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, che richiama l’art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989: l’INPS è legittimato al recupero entro un anno dall’effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari.

La Corte distingue l’ipotesi in cui l’indebito derivi da un errore di quantificazione del solo INPS, in cui la verifica cade su un reddito conosciuto dal solvens, dal caso in esame, in cui l’ente opera su redditi non conosciuti, acquisiti tramite la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate. Il superamento del cumulo reddituale è quindi un fatto incidente sulla misura della pensione non conosciuto dall’ente al momento della prima erogazione.

Da ciò deriva che il dies a quo dell’azione di recupero si trasla al momento in cui quel fatto è conosciuto dall’ente. Nella fattispecie, i redditi dichiarati all’amministrazione finanziaria sono stati certificati nel 2022 e nel 2023, sicché l’azione di recupero del 2023 non può dirsi tardivamente proposta né l’ente decaduto.

Nel merito del conteggio, l’INPS non ha commesso alcun errore di calcolo: il ricalcolo in danno della ricorrente non deriva da un errore primario dell’istituto, ma da uno sfasamento temporale tra l’accertamento della dichiarazione dei redditi e fatti incidenti sul trattamento pensionistico, senza che l’interessata avesse comunicato i dati reddituali certi che avrebbero consentito l’esatta corresponsione ab initio. La domanda è respinta, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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