Recupero indebito pensionistico e proroga dei termini decadenziali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 334 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico scaturente dal superamento dei limiti di cumulabilità reddituale di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335/1995, non trova applicazione la disciplina dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, ma quella dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che fissa un termine decadenziale per il recupero. Le proroghe legislative succedutesi — da ultimo gli art. 21 d.l. n. 144/2022 e art. 2 d.l. n. 145/2023 — estendono il termine entro cui l’INPS può avviare il recupero. Entro tale termine il recupero è legittimo anche in assenza di dolo del beneficiario e il legittimo affidamento di questi risulta recessivo.
Il Fatto
La ricorrente è titolare, dal 2010, di una pensione ai superstiti erogata dall’INPS in qualità di coniuge superstite di un dipendente pubblico. Nel 2023 ha ricevuto due atti di recupero d’indebito, relativi agli importi percepiti negli anni 2020 e 2021, per complessivi importi rateizzati in sessanta rate mensili ciascuno. A monte degli atti, secondo l’INPS, vi sarebbe il superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi, riconducibile a una successione del 2016 e a un contratto di locazione registrato nel 2017.
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti alla Corte dei conti, chiedendone l’annullamento e la restituzione delle somme trattenute. Ha dedotto la decadenza dell’ente dal potere di recupero per decorso del termine annuale, nonché l’insussistenza dei presupposti dell’indebito. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto. La Corte muove dalla giurisprudenza contabile, che in tema di indebito da superamento dei limiti di cumulabilità esclude l’applicazione dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 e riconduce la fattispecie alle disposizioni sulle variazioni dei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi generali, segnatamente l’art. 9 legge n. 428/1985 e l’art. 5 d.P.R. n. 429/1986.
Viene in rilievo, quindi, l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che impone all’INPS la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero entro l’anno successivo. Solo oltre tale termine il recupero resta subordinato alla valutazione della buona fede del beneficiario. Il termine è funzionale a delimitare la ripetibilità incondizionata dell’indebito.
La Corte sottolinea però che l’efficacia di tale disposizione è stata oggetto di plurime proroghe succedutesi nel tempo, da ultimo con l’art. 21 d.l. n. 144/2022, convertito dalla legge n. 175/2022, e con l’art. 2 d.l. n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023, che fissano rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 il termine per l’avvio del recupero delle prestazioni indebite relative ai periodi di imposta ivi contemplati.
Nel caso concreto, gli atti di recupero impugnati risultano adottati entro i termini prorogati dalle disposizioni richiamate. A fronte di ciò, la Corte ritiene non invocabile il legittimo affidamento della ricorrente, recessivo rispetto a norme che — secondo il giudice immuni da profili di incostituzionalità — legittimavano l’operato dell’INPS, salvaguardando le ragioni della finanza pubblica.
La singolarità della fattispecie concreta giustifica infine la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.