Nesso causale escluso per attività rientranti nell’ordinario servizio militare (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 233 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini della pensione privilegiata, presuppone che il servizio costituisca causa diretta ovvero concausa efficiente e determinante dell’evento, secondo l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. Le attività che rientrano negli ordinari compiti del personale delle Forze Armate, pur impegnative, non assumono il carattere di straordinarietà e gravosità richiesto dalla giurisprudenza contabile. In tal caso il servizio opera come mera occasione di slatentizzazione di una patologia a genesi eredo-costituzionale, non potendosi configurare il nesso eziologico. L’accertamento del nesso è rimesso al giudice, che valuta autonomamente le conclusioni dell’organo consulenziale medico-legale, non vincolanti.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie — spondiloartrosi diffusa con ernie discali, gastroduodenite e ipertrofia dei turbinati — ai fini del conseguimento della pensione privilegiata ordinaria. Il Ministero della Difesa, su parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, aveva ritenuto le infermità non dipendenti da causa di servizio, confermando il diniego in sede di riesame.
Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti, richiamando la sentenza delle SS.RR. n. 12/23 in tema di ammissibilità della domanda e di interesse ad agire del militare ancora in servizio. Si sono costituiti il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e l’I.N.P.S., eccependo l’inammissibilità per assenza di domanda amministrativa e per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso le eccezioni preliminari dell’Ente previdenziale, richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/23. In base a tale pronuncia è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico, pur in assenza di domanda amministrativa di pensione. Quanto all’interesse ad agire del militare ancora in servizio, la Corte lo ha riconosciuto in ragione del principio di unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, per evitare il consolidarsi di un giudizio negativo destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione.
La Corte ha poi affermato la legittimazione passiva dell’I.N.P.S., quale ente competente alla futura liquidazione del trattamento, e ha ricondotto la chiamata in causa del Ministero della Difesa alla figura della denuntiatio litis, avendo l’Amministrazione militare adottato il provvedimento sul diverso procedimento dell’equo indennizzo.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 64 del medesimo decreto, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante. Il servizio deve esercitare un’influenza giuridicamente rilevante, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica; occorre la prova di circostanze anomale o modalità gravose, restando esclusa la rilevanza del c.d. rischio generico.
Con riferimento all’eccepita imparzialità dell’organo peritale, la Corte ha ribadito l’orientamento costante secondo cui il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, sebbene collocato nell’ambito del Ministero della Difesa, non ha dipendenza funzionale dagli organi amministrativi e gode di posizione di terzietà. Esso emette pareri non vincolanti, valutabili autonomamente dal giudice, e la verifica dell’imparzialità va effettuata in concreto, essendo garantita la partecipazione delle parti alle operazioni peritali.
Nel caso di specie, la Corte ha condiviso le conclusioni del C.M.L.: per le patologie ortopediche l’organo peritale ha dato rilievo a un fattore eredo-costituzionale e alla predisposizione genetica, escludendo che le mansioni descritte — guardie, esercitazioni, imbarco viveri — assumessero carattere di straordinarietà. Quanto alle patologie gastro-enteriche, di genesi multifattoriale, la Corte ha condiviso il giudizio secondo cui la gastropatia comparve in epoca successiva ai periodi di imbarco e fu ragionevolmente ricondotta alla terapia farmacologica gastrolesiva, su soggetto con predisposizione anatomica.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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