Conto giudiziale improcedibile per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 58 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso degli uffici, gravato di un mero debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che è esclusa la resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. Il debito di custodia, che connota la gestione tipicamente di magazzino con obbligo restitutorio di quanto ricevuto, si distingue dal debito di vigilanza, limitato alla sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e sulle scorte operative funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio. In assenza dei presupposti normativi, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, ferma restando la rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Un funzionario di un ente locale ha reso, per l’esercizio finanziario 2019, un conto giudiziale quale consegnatario di beni mobili iscritti nell’inventario. Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito la disciplina dei consegnatari per debito di custodia, ha prospettato diverse criticità: la gestione rendicontata non riguardava beni per i quali sussista un debito di custodia, ma una elencazione aggregata di mobilio, macchine per ufficio, automezzi, macchine operative e impianti speciali, beni di uso abituale non custoditi in magazzino.
All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per la improcedibilità del conto. Il Collegio è stato quindi chiamato a valutare, in via preliminare, l’ammissibilità e la procedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti destinati all’uso per il servizio dell’ufficio. Richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte richiama la distinzione consolidata tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino, alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione, con obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso una singola articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative di uso immediato.
La giurisprudenza contabile citata (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016) ha chiarito che, ove la giacenza ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’ufficio, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile connotata da debito di custodia e soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è dunque dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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