Recupero retribuzioni militari al netto delle ritenute e aspettativa ordinaria (TAR Liguria n. 468 del 29.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, l’Amministrazione militare applica la disciplina dell’aspettativa ordinaria per infermità di cui all’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 52/2009, con le relative riduzioni retributive, e non quella dell’aspettativa “speciale” di cui all’art. 15, comma 2, riservata al personale giudicato permanentemente inidoneo al servizio in forma parziale. Il giudizio di permanente inidoneità incondizionata al servizio militare, con contestuale idoneità al transito nei ruoli civili, non equivale a parziale inidoneità. Nel caso di recupero di somme indebitamente corrisposte, la ripetizione va effettuata al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo l’art. 10, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986, cosicché il dipendente restituisce solo il netto effettivamente percepito.
Il Fatto
La ricorrente, già graduata della Marina Militare e poi transitata nei ruoli civili del Ministero della Difesa, è stata collocata in aspettativa per infermità a decorrere dal 30.10.2020. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità; la commissione medica ospedaliera l’ha dichiarata permanentemente non idonea al servizio nella Marina Militare in modo incondizionato, con idoneità al transito nelle aree funzionali del personale civile. Il Ministero ha poi respinto la domanda di dipendenza da causa di servizio con provvedimento non impugnato.
Con atto del 24.07.2023 la Marina Militare ha disposto il recupero di € 21.363,04, al lordo delle ritenute, quale differenza tra il debito retributivo e il credito per monetizzazione delle ferie non fruite. La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Liguria, deducendo la violazione dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 52/2009 e, in via gradata, l’illegittima quantificazione al lordo delle ritenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le due tipologie di aspettativa. L’aspettativa “speciale” presuppone il giudizio di permanente inidoneità al servizio in forma parziale, nelle more dell’accertamento della causa di servizio, e tutela il dipendente che resta nel ruolo di appartenenza. L’aspettativa ordinaria risponde invece all’esigenza di contemperare la situazione di inabilità con l’interesse pubblico a non corrispondere retribuzioni senza controprestazione.
Poiché le due discipline hanno ratio diverse, le regole dell’aspettativa speciale non sono suscettibili di applicazione analogica all’aspettativa ordinaria. Il Collegio richiama sul punto plurimi precedenti, tra cui Cons. Stato, sez. II, 11.4.2022, n. 2679, e la giurisprudenza che esclude l’applicabilità del termine biennale e della decorrenza dall’inizio dell’aspettativa fuori dall’ipotesi del comma 2.
Nel caso concreto la C.M.O. ha accertato l’inidoneità totale e incondizionata al servizio militare; il riferimento alla riduzione della capacità lavorativa generica ha consentito solo la ricollocazione nei ruoli civili, senza integrare un giudizio di parziale inidoneità. L’Amministrazione ha quindi correttamente applicato l’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 52/2009. Quanto al termine per il recupero, il Collegio esclude il superamento dello spatium temporis ragionevole invocato dalla ricorrente sulla scorta di Cons. Stato n. 2880 del 15.4.2022, essendo trascorso un lasso congruo tra domanda e recupero.
Il secondo motivo è accolto. L’art. 10, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 impone di determinare le somme da restituire al netto della ritenuta subita, secondo un orientamento recepito anche da Cons. Stato, sez. V, 22.12.2023, n. 11110. Il ricalcolo al lordo è dunque illegittimo: il dipendente deve restituire solo il netto percepito, mentre l’Amministrazione recupera ritenute e contributi presso gli enti competenti. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento dell’atto ai soli fini della rideterminazione dell’importo e spese compensate.
Nota della Redazione
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