Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: accoglimento e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 783 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte dell’Amministrazione, costituisce il presupposto processuale per la procedibilità dell’azione intesa a ottenere l’adempimento del giudicato. L’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione, non avendo essa opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, determina l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, con assegnazione di un termine per adempiere e contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. deve essere, invece, rigettata qualora non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario sia ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria dell’esecuzione. L’Amministrazione intimata, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione al pagamento delle somme per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva provveduto a dare esecuzione al titolo, motivo per cui il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Tale decorso rappresenta il presupposto necessario per poter agire in sede di ottemperanza. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando eseguito il titolo giudiziale.
L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, fatta salva la prova delle somme eventualmente già corrisposte, e assegnando il termine di trenta giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Detto commissario, investito direttamente dal creditore, avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di indennizzo formulata ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo la sola nomina del commissario sufficiente a garantire l’effettività dell’esecuzione. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione in dispositivo, tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza della Sez. VII n. 9289 del 25 novembre 2025.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.