Inammissibile il ricorso che non attinge la ratio decidendi del provvedimento impugnato (Cass. civ. Sez. I n. 9537 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che non si confrontino con la ratio decidendi del provvedimento impugnato sono inammissibili, perché non raggiungono lo scopo di rimuovere la pronuncia contestata. Quando la decisione impugnata si fonda su un’unica ragione di natura processuale, individuata nella consumazione del potere impugnatorio, le censure che investano questioni diverse da tale ragione non attingono il decisum. In tema di reclamo ex art. 26 l. fall., non è consentito il reclamo alla Corte d’Appello avverso il decreto del Tribunale che abbia statuito su un reclamo contro un provvedimento endoprocedimentale assunto dal Giudice Delegato: diversamente opinando si profilerebbero due ordini di impugnazioni di merito sul provvedimento del giudice monocratico.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, con decreto del 30.03.2022, ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dal ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Milano del 13.01.2022. Quest’ultimo, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile, per mancato rispetto dei termini di cui al medesimo art. 26 l. fall., il ricorso del ricorrente avverso un provvedimento emesso nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter e segg. l. n. 3/2012, promossa dal medesimo ricorrente.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, illustrati con memoria; la procedura non ha svolto difese. La questione giunge davanti alla Corte perché il ricorrente lamenta vizi del decreto distrettuale che, secondo la sua prospettazione, sarebbero riconducibili alla violazione di norme processuali e sostanziali.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il contenuto del provvedimento impugnato. La Corte distrettuale aveva rilevato che non era consentito il reclamo alla Corte d’Appello avverso un decreto del Tribunale investito, a sua volta, da un reclamo contro un provvedimento del Giudice Delegato. I giudici milanesi avevano osservato che, diversamente opinando, si sarebbe violato l’art. 26 l. fall., che individua rispettivamente nel Tribunale e nella Corte d’Appello i giudici dei provvedimenti del Giudice Delegato e del Tribunale, con il rischio di profilare due ordini di impugnazioni di merito su provvedimenti del giudice monocratico.
Su questa base la Corte rileva che l’impugnato decreto fonda la propria decisione su un’unica ragione, di natura processuale: l’inammissibilità del reclamo alla Corte d’Appello avverso il decreto del Tribunale che, a sua volta, ha statuito su un reclamo contro un provvedimento endoprocedimentale assunto dal Giudice Delegato.
I cinque motivi — che investono la nullità del decreto per omessa pronuncia, la nullità dell’azione esecutiva del liquidatore, il contrasto con l’informazione probatoria e l’omessa pronuncia sul tempestivo deposito del ricorso in primo grado — non si confrontano con tale ratio decidendi. La Corte sottolinea che nessuna delle censure attinge la ragione fondante del provvedimento, la quale fa leva sulla consumazione del potere impugnatorio.
La conseguenza processuale è che il ricorso non raggiunge il suo scopo di rimuovere la pronuncia contestata. I motivi sono pertanto dichiarati inammissibili. Nulla si statuisce in punto di spese, non avendo la procedura svolto difese. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.