Nullità per motivazione apparente del rinvio per relationem in appello tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6658 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nullo, per motivazione apparente, il provvedimento del giudice di appello tributario che, nel rigettare le doglianze dell’appellante, si limiti a un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza riepilogare le censure sollevate e senza esporre le ragioni che inducono a disattenderle. La mera adesione apodittica al dictum del giudice di prime cure, priva dell’illustrazione del thema decidendum, impedisce l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito e determina la carenza del c.d. minimo costituzionale della motivazione, ex artt. 36 e 61 del d.Lgs. n. 546/1992, art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2010 e 2011, recanti rettifica delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRES, IRAP e IVA. Il giudice di primo grado, prodotta la documentazione attestante l’esistenza di costi deducibili, aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il recupero a tassazione. L’ufficio aveva quindi proposto appello incidentale, lamentando l’erronea interpretazione dei termini economici della proposta conciliativa, mentre la società aveva proposto appello principale per l’annualità 2010.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva l’appello principale, annullando l’atto per l’anno 2010, e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio, riportandosi integralmente alla motivazione del primo giudice. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione apparente della sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, investita del ricorso ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., ha accolto il motivo, ritenendo il provvedimento impugnato affetto da nullità per difetto di motivazione. Il giudice di secondo grado aveva integralmente omesso di riepilogare il motivo di appello incidentale, limitandosi ad affermare che l’Ufficio aveva chiesto la rideterminazione dei redditi accertati.
La Corte richiama il consolidato orientamento per cui il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo solo se accompagnato dall’esposizione delle ragioni che hanno indotto a disattendere le censure dell’appellante. La semplice formula di stile, che dichiara di fare proprie le argomentazioni del giudice di prime cure, non integra gli estremi di una motivazione effettiva e non consente di comprendere l’iter logico seguito.
La laconicità del sunto delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria rende il rinvio operato in parte motiva del tutto non dirimente ai fini della comprensione del compendio motivazionale. La pronuncia risulta pertanto sprovvista del c.d. minimo costituzionale richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, con conseguente nullità del provvedimento.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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