Ricorso straordinario: errore di fatto solo percettivo, non valutativo (Cass. pen. Sez. VI n. 28773 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è esperibile esclusivamente per l’errore di fatto in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. L’errore rilevante ha natura percettiva, derivante da svista o equivoco, e deve aver inciso sul processo formativo della volontà, inducendo una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Non integra errore di fatto, bensì errore di giudizio, la censura che investa il contenuto valutativo della decisione. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario che, pur qualificando i motivi come omessa valutazione di deduzioni difensive, contesti in realtà la motivazione della sentenza impugnata su profili di diritto e di merito.
Il Fatto
Un imputato, condannato in appello per il delitto di estorsione aggravata in concorso, proponeva ricorso per cassazione. La Seconda Sezione di questa Corte lo dichiarava inammissibile.
Avverso tale pronuncia il difensore presentava ricorso straordinario, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto per avere omesso di esaminare specifiche censure: l’insussistenza del contributo causale, ricavabile dai filmati di videosorveglianza; l’errata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 629 cod. pen.; la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione dell’occasionalità della condotta.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove dalla delimitazione del perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen. L’errore di fatto oggetto del rimedio consiste in un errore percettivo, causato da svista o equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio e che abbia influito sul processo formativo della volontà, conducendo a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma di giudizio. Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. 3, n. 11172 del 2023, Sez. 3, n. 47316 del 2017 e Sez. Un. n. 16103 del 2002.
Applicando tale principio, i motivi — pur formalmente presentati come omessa valutazione delle deduzioni originarie — contestano in realtà la motivazione della sentenza, lamentando errori di tipo valutativo e di diritto, estranei al perimetro dell’impugnazione straordinaria.
Quanto al contributo concorsuale, la sentenza impugnata aveva espressamente esaminato il motivo, rilevandone la tendenza a decontestualizzare e frazionare le condotte. La Corte dà atto che i filmati sono stati specificatamente considerati e che il concorso di tutti gli imputati è stato ritenuto sussistente in base a una condotta collettiva di rafforzamento del proposito criminoso.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte conferma che integra il delitto di estorsione, e non di violenza privata, la condotta di chi usi violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornire consumazioni senza pagare, procurandosi un ingiusto profitto, anche esiguo, con danno per il soggetto coartato, richiamando Sez. 2, n. 9024 del 2013. Quanto alla terza censura, si contesta ancora il contenuto valutativo della decisione: l’assenza di un presupposto ostativo non esaurisce il vaglio sulla tenuità, esclusa per le modalità particolarmente gravi e violente delle condotte.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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