Ricongiunzione dei periodi contributivi e computo d’ufficio delle annualità omesse (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 81 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29/1979, l’accettazione della determina di ricongiunzione, quando questa non comporti alcun onere economico a carico dell’assicurato, rileva esclusivamente ai fini del riconoscimento del carattere non oneroso dell’operazione e non preclude il computo d’ufficio dei periodi contributivi già versati e illegittimamente omessi dall’ente previdenziale. Il limite posto dall’art. 4 della legge n. 29/1979, che consente di esercitare una sola volta la facoltà di ricongiunzione, opera sul piano della proponibilità di una nuova domanda e non su quello dell’utilizzazione, nella gestione prescelta, dei contributi già versati presso enti diversi. Ne consegue che l’INPS è tenuto a riliquidare il trattamento pensionistico computando le annualità omesse, con conseguente riconoscimento della maggiore anzianità di servizio e dei ratei arretrati.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un ente del servizio sanitario regionale, cessato dal servizio il 28.02.2021, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, lamentando l’omesso computo di due periodi contributivi: l’annualità dal 01.01.1987 al 31.12.1987, prestata alle dipendenze di una società privata, e il periodo dal 01.01.1994 al 30.06.1994, prestato alle dipendenze di una Unità Sanitaria Locale. L’INPS, con provvedimento del 19.05.2021, aveva conferito la pensione anticipata con il sistema misto per un importo annuo lordo di € 24.148,27.
Dopo un ricorso amministrativo rimasto senza riscontro, il ricorrente ha adito il Tribunale ordinario di Roma che, con sentenza n. 782/2023, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti, davanti alla quale il ricorso è stato riassunto. L’INPS ha eccepito la definitività del provvedimento di ricongiunzione del 24.11.2005, accettato dall’assicurato, per il primo periodo, e ha rappresentato che erano in corso verifiche per il secondo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto respinto l’eccezione di definitività fondata sull’art. 4 della legge n. 29/1979. Il Giudice ha rilevato che la norma si limita a prevedere che la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa possa essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, dopo la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni. Tale limite attiene dunque solo alla preclusione di una nuova domanda, e non al computo dei periodi già versati.
Quanto all’accettazione della determina di ricongiunzione, la Corte ha chiarito che essa rileva esclusivamente ai fini del riconoscimento del carattere non oneroso dell’operazione. Sul punto richiama la costante giurisprudenza contabile secondo cui l’accettazione espressa non è dovuta in caso di ricongiunzione non onerosa (I App. n. 164/2024; Sez. Liguria n. 8/2023; Sez. Veneto n. 144 e 146 del 2022). Ne deriva che il consenso prestato dall’assicurato non può valere come rinuncia al computo dell’annualità contributiva omessa.
La Corte ha poi verificato che lo svolgimento del periodo 01.01.1987-31.12.1987 risulta comprovato dagli estratti previdenziali acquisiti agli atti, sia precedenti sia successivi alla determinazione della pensione. Ha quindi accolto la pretesa al riconoscimento di tale annualità nel computo della ricongiunzione e dell’anzianità.
Analoga conclusione per il periodo 01.01.1994-30.06.1994: dalla documentazione depositata risulta ampiamente provato che il ricorrente, in tale arco temporale, ha lavorato alle dipendenze dell’Unità Sanitaria Locale con il versamento dei relativi contributi. L’esclusione di tale periodo dal computo appare priva di giustificazione.
L’accoglimento di entrambe le pretese ha determinato il riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio di un anno e sei mesi, utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia. La Corte ha quindi condannato l’INPS alla riliquidazione del trattamento in godimento e al pagamento dei ratei arretrati dalla data del pensionamento, con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alla refusione delle spese di lite quantificate in € 1.500,00.
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Nota della Redazione
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