Reddito di cittadinanza: sussiste la giurisdizione contabile per indebita percezione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 199 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, introdotto dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, costituisce misura di politica attiva del lavoro e non provvidenza esclusivamente o prevalentemente assistenziale. Le condizionalità che lo accompagnano — disponibilità immediata al lavoro, adesione al percorso di inserimento, sottoscrizione del patto per il lavoro — imprimono alle risorse pubbliche erogate un vincolo di destinazione. Ne deriva la configurabilità del rapporto di servizio tra il percettore e l’amministrazione erogante, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile in caso di indebita percezione. Tale rapporto prescinde dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato e dalla previsione di obblighi di rendicontazione finale delle somme ricevute.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, con la sentenza n. 14/2024, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda del Procuratore regionale volta alla condanna della beneficiaria al pagamento, in favore dell’INPS, di € 41.226,35 per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Secondo l’accusa, la beneficiaria aveva omesso di comunicare la presenza nel nucleo familiare del coniuge, titolare di un patrimonio immobiliare superiore alla soglia di € 30.000, superando così i limiti previsti dal d.l. n. 4/2019 e percependo il contributo dal 2019 al 2022.
Il primo giudice ha qualificato il reddito di cittadinanza come mero sussidio assistenziale, escludendo il rapporto di servizio e radicando la giurisdizione del giudice ordinario. La Procura regionale ha proposto appello, richiamando l’orientamento già espresso da questa Sezione con la sentenza n. 468/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello ha dato continuità all’orientamento della Sezione, ritenuto ormai consolidato dalle successive pronunce nn. 106/2025, 117/2025, 135/2025, 158/2025 e 83/2025. La questione centrale è la natura giuridica del reddito di cittadinanza, da cui dipende la configurabilità del rapporto di servizio e, quindi, della giurisdizione contabile.
La Corte ha qualificato la misura come strumento di politica attiva del lavoro, valorizzando la definizione recata dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 4/2019 e le condizionalità previste dall’art. 4: disponibilità immediata al lavoro, adesione al percorso personalizzato, sottoscrizione del patto per il lavoro e, in presenza di criticità, del patto per l’inclusione sociale. Il venir meno agli obblighi comporta decurtazione, decadenza o revoca con restituzione delle somme.
Secondo la Sezione, la domanda di reddito presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, mentre la stipulazione del patto costituisce adempimento successivo e non requisito preliminare. Le condizionalità escludono la riconducibilità dell’istituto a prestazione esclusivamente o prevalentemente assistenziale. La Corte ha richiamato il costante orientamento della Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 31/2025, che riconosce al beneficio una componente di inclusione attiva inscindibile dall’erogazione economica.
Il Collegio ha poi affermato che il rapporto di servizio prescinde dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi e da obblighi di rendicontazione finale. Richiamando le Sezioni Unite n. 9659 del 2023 e n. 5228 del 2022, ha ribadito che l’inserimento funzionale si realizza quando il privato concorre alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento, con danno conseguente allo sviamento delle somme dalle finalità previste. Irrilevante è l’eventuale mancata attuazione concreta dell’obiettivo occupazionale, dovendosi guardare alla formulazione letterale e all’intenzione del legislatore.
L’appello è stato dunque accolto, con affermazione della giurisdizione contabile e rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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