Arretrati A.N.F. per figlio inabile, decorrenza dalla domanda alla C.M.O. (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 270 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto agli arretrati dell’assegno per il nucleo familiare, per il figlio maggiorenne che si trovi in condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, decorre dalla data della domanda che abbia dato origine all’accertamento sanitario della totale e permanente inabilità lavorativa, non dal successivo riconoscimento formale del beneficio in sede amministrativa. Il verbale della Commissione medica, che attesti l’inabilità al 100% e l’impossibilità di deambulare senza accompagnatore, è idoneo a integrare il requisito richiesto dall’art. 2 del D.L. n. 69/1988, rendendo superfluo il ricorso alla CTU. La pretesa agli arretrati è ammissibile fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 230/2021, che ha sostituito la prestazione con l’assegno unico e universale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia e di trattamento di reversibilità, ha presentato domanda di A.N.F. con arretrati a decorrere dal 1° febbraio 2018, deducendo la presenza nel nucleo familiare di una figlia invalida, riconosciuta inabile al proficuo lavoro. L’INPS ha respinto la richiesta con decreto del 28 settembre 2023, sul rilievo che la prestazione non era prevista per la pensione posseduta.
Esperito senza esito il ricorso gerarchico, il pensionato ha adito il giudice del lavoro di Trapani. Questi, accogliendo l’eccezione dell’Istituto, ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti con sentenza n. 591/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024. Il ricorrente ha riassunto il giudizio il 4 dicembre 2024. L’INPS, costituendosi, ha dedotto che l’assegno unico era già stato concesso dal 26 gennaio 2023, negando la spettanza degli arretrati in ragione del requisito sanitario.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha dapprima verificato la giurisdizione, richiamando la giurisprudenza della Sezione in materia di assegno ex art. 2 del D.L. n. 69/1988, e ha poi accertato d’ufficio la tempestività della riassunzione, avvenuta nel termine dell’art. 17 c.g.c. decorrente dal 18 ottobre 2024.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 69/1988 ha istituito l’assegno per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, con misura differenziata per composizione e reddito. La norma richiama i nuclei comprendenti, senza limiti di età, i figli che per infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. La disciplina è stata poi sostituita, dal 1° marzo 2022, dall’assegno unico e universale di cui al D.lgs. n. 230/2021, che include i figli con disabilità a carico.
La questione centrale riguardava la data dalla quale la figlia del ricorrente versasse nella condizione richiesta. Il giudice ha aderito alla prospettazione subordinata della parte, valorizzando il verbale redatto il 9 maggio 2019 dalla Commissione medica, a seguito della domanda del 19 marzo 2019, che aveva dichiarato la paziente invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e impossibilità di deambulare senza accompagnatore.
Il successivo verbale, prodotto in giudizio nell’aprile 2025, ha qualificato la figlia come portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. Tali certificazioni dimostrano che l’interessata già allora necessitava di un intervento assistenziale permanente e continuativo, incompatibile con lo svolgimento di qualunque proficuo lavoro.
Da ciò la Corte ha tratto la superfluità di un accertamento mediante CTU e la fondatezza della pretesa agli arretrati A.N.F. dal 19 marzo 2019 fino al 1° marzo 2022. Ha quindi riconosciuto il diritto ai ratei, quantificati dall’INPS secondo le tabelle vigenti ratione temporis, maggiorati di interessi e rivalutazione ex art. 167, comma 3, c.g.c., con compensazione delle spese di giudizio per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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