Reddito di cittadinanza e residenza quinquennale: la dichiarazione non è più reato (Cass. pen. Sez. III n. 37339 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), d.l. n. 4 del 2019, che ha ridotto da dieci a cinque anni il requisito di residenza per il reddito di cittadinanza, incide sugli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. Ne deriva che la falsa dichiarazione sulla residenza decennale non integra più il reato, dovendosi verificare, in concreto, se il dichiarante avesse maturato il nuovo termine quinquennale. Il giudice di rinvio è tenuto ad accertare tale requisito temporale, non emergendo dagli atti la sua sussistenza o insussistenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva condannato il ricorrente per il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26. L’imputato, per ottenere il reddito di cittadinanza, aveva dichiarato di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre il suo primo ingresso irregolare risaliva al 16 aprile 2015.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto la sopravvenuta illegittimità costituzionale del presupposto del reato, per essere intervenuta nelle more la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025. Con il secondo ha censurato il vizio di motivazione, per non essere stata provata la falsità della dichiarazione né la sua riferibilità al ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando la Corte di giustizia, Grande Sezione, cause riunite C-112/22 e C-223/22, e la Corte costituzionale n. 31 del 2025. La Corte di Lussemburgo ha affermato che l’art. 11, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta alla normativa nazionale che subordina l’accesso alle prestazioni sociali a un requisito di residenza decennale, applicabile anche ai cittadini dello Stato membro, e che sanziona penalmente le false dichiarazioni su tale requisito. La Corte di giustizia ha osservato che uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto per il godimento del diritto garantito dalla direttiva.
La Corte costituzionale n. 31 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui prevedeva la residenza decennale, anziché quinquennale. Il percorso argomentativo muove dalla natura del reddito di cittadinanza, che non si esaurisce in una provvidenza assistenziale, ma persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, connotandosi per temporaneità e condizionalità.
Secondo la Consulta, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile, né viola il divieto di discriminazione indiretta quando sussistono ragioni che lo rendono necessario e proporzionato. Tuttavia, il termine decennale istituisce una barriera temporale che trascende la ragionevole correlazione con le finalità della misura: il progetto di inclusione guarda alle chances dell’integrazione futura, non al concorso realizzato nel passato. Di qui la violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost., ribadita anche dalla sentenza n. 25 del 2025.
Il termine quinquennale è stato individuato come grandezza già presente nell’ordinamento, coerente con l’assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza, con l’art. 16, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE e con la stessa Corte di giustizia del 29 luglio 2024. Esso è inoltre idoneo a evitare il rischio di discriminazioni a rovescio, come rilevato nella sentenza n. 1 del 2025.
La Corte di cassazione ha quindi applicato la sentenza della Corte costituzionale alla fattispecie incriminatrice, riducendone la portata. Poiché il ricorrente era giunto in Italia il 16 aprile 2015 e aveva presentato la domanda il 3 dicembre 2020, non emerge dagli atti se egli avesse maturato il nuovo termine. Ne segue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, perché accerti la residenza quinquennale al momento della domanda.
Nota della Redazione
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