Recidiva non contestata e contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. pen. Sez. II n. 37333 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva costituisce circostanza aggravante del reato e non può produrre alcun effetto di inasprimento della pena se non risulta puntualmente contestata. La mancanza di contestazione impedisce al giudice di applicare l’aumento correlato, anche quando la sussistenza dell’aggravante emerga dagli atti. Integra, inoltre, vizio di motivazione la contraddizione tra le argomentazioni della sentenza e il dispositivo, quando le prime escludano le circostanze attenuanti generiche e il secondo le riconosca.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 15.11.2024, condannava l’imputato per i reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen., applicando un aumento di pena per la recidiva e riconoscendo in dispositivo le circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. Il ricorrente evidenziava il contrasto tra la parte argomentativa, che escludeva le attenuanti, e il dispositivo, che le riconosceva. La difesa dell’imputato depositava memoria di replica, chiedendo il rigetto del ricorso o l’annullamento limitato all’esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando anzitutto il contrasto tra motivazione e dispositivo. Il giudice di merito, nella parte argomentativa, aveva espressamente valutato non applicabili le circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità della condotta, del danno cagionato e dei precedenti penali dell’imputato. Nel dispositivo, invece, le aveva riconosciute.
La Corte ha poi rilevato un ulteriore errore del giudice di merito, consistente nell’aver disposto l’aumento di pena per la recidiva in assenza della relativa contestazione. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la recidiva, in quanto circostanza aggravante del reato, non può produrre l’effetto dell’inasprimento della pena se non risulta puntualmente contestata, richiamando Sez. U n. 20798 del 24.02.2011 e Sez. II n. 5613 del 20.11.2012, dep. 2013.
Il principio affermato è che, in tutti i casi in cui dalla contestazione di una circostanza aggravante derivi per l’imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile, quale l’aumento di pena, è necessario che l’elemento circostanziale risulti puntualmente contestato.
Nel caso di specie, mancando qualsivoglia contestazione, la recidiva è stata erroneamente ritenuta. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, per nuovo giudizio, restando ferma l’affermazione di responsabilità dichiarata irrevocabile.
Nota della Redazione
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