Astensione avvocati locali non vincola giudici di altro circondario (Cass. pen. Sez. III n. 30368 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’astensione dalle udienze proclamata da una singola Camera penale o da un organismo legato al territorio di un determinato Foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale. L’adesione del difensore a tale astensione, pur costituendo esercizio di un diritto costituzionale che il giudice deve riconoscere e garantire, resta priva di effetto quando il giudizio si svolga dinanzi a un ufficio giudiziario di diverso circondario. Ne consegue che il giudice di appello di altro distretto non è tenuto a considerare l’istanza di adesione e la sua decisione non integra alcun profilo di nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 16 ottobre 2024 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Crotone, che aveva condannato l’imputata, concesse le attenuanti generiche, per i reati di cui agli art. 44, lett. c), 64-71, 65-72, 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli art. 142, comma 1, lett. a), e 181, comma 1, del d. lgs. n. 42 del 2004, accertati nel 2018.
Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’inosservanza dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Esponeva che, in vista dell’udienza, era stata chiesta la trattazione orale e che, dopo il differimento dell’udienza, il difensore aveva fatto pervenire istanza di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale territoriale. La Corte di appello aveva deciso ignorando l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. In via preliminare la Corte rileva che, dalla disamina del fascicolo, consentita dalla natura della doglianza, risulta che il difensore, dopo la tempestiva richiesta di trattazione orale, ha aderito all’astensione proclamata per il periodo considerato. I giudici di appello non hanno tenuto conto di tale istanza, ma ciò non integra alcun profilo di nullità.
La ragione è territoriale. La delibera di astensione, adottata dalla Camera penale locale, riguardava espressamente ed esclusivamente le udienze e ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati impegnati innanzi al Tribunale e al Giudice di Pace di quel circondario. Il giudizio di secondo grado si è invece svolto dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro: l’adesione del difensore era dunque destinata a rimanere priva di effetto, non riguardando l’astensione quel distretto.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 40187 del 27/03/2014, secondo cui l’astensione dal partecipare alle udienze costituisce per i difensori l’esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle norme che lo regolano. Richiama altresì Sez. IV n. 18809 del 11/04/2019, dalla quale si desume che l’astensione proclamata da singole Camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato Foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione.
La Corte aggiunge che i reati, commessi nella vigenza del regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non sono prescritti. Richiama le Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, depositate il 05.06.2025, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, non essendo stata tale legge abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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