Requisito di residenza per il reddito di cittadinanza e sanzione penale restano conformi (Cass. pen. n. 31759/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31 del 2025, che ha ridotto a cinque anni il requisito della previa residenza. La sanzione penale per la non rispondenza al vero delle dichiarazioni sulla residenza resta legittima nel limite dei cinque anni. La Corte di giustizia ha ritenuto contrario alla direttiva 2003/109/CE subordinare l’accesso alle prestazioni sociali al requisito di dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due continuativi, e punire penalmente le false dichiarazioni su tale requisito. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito decennale per contrasto con l’art. 3 Cost., sostituendolo con quello quinquennale.

Il Fatto

La Corte d’appello de L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Sulmona che, ritenute le attenuanti generiche, aveva condannato l’imputata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione e non menzione, per il reato di cui agli artt. 81, capoverso, cod. pen. e 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019. Le si imputava di aver falsamente dichiarato, il 30 giugno e il 2 novembre 2020, di risiedere nel territorio nazionale complessivamente da dieci anni, nonostante fosse entrata in Italia il 25 dicembre 2017 e iscritta all’anagrafe dal 12 febbraio 2018.

L’imputata ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo erronea applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 in relazione al requisito della residenza, essendo in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e avendo ottenuto la cittadinanza italiana, con conseguente contrasto con la sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento senza rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso infondato. Richiama la propria sentenza n. 23449 del 2025, secondo cui l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 luglio 2024 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur essendo limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza. La Corte di giustizia, con la sentenza resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, ha affermato che l’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’art. 34 della Carta, osta a una normativa che subordina l’accesso alle prestazioni sociali al requisito di dieci anni di residenza e punisce penalmente le false dichiarazioni su tale requisito.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. n. 4 del 2019 nella parte in cui prevedeva la residenza di almeno dieci anni anziché di almeno cinque, previa considerazione della sentenza della Grande Sezione della CGUE. Il termine quinquennale era già stato ritenuto non irragionevole dalla sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la relativa stabilità della presenza sul territorio, ed è quello previsto dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 2024 come periodo che testimonia il radicamento del richiedente nel paese.

La Corte riafferma dunque la piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione che sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni sulla previa residenza, nel limite di cinque anni. La questione di diritto è infondata e comunque superata per la circostanza che l’imputata non aveva maturato, alle date delle domande, la necessaria permanenza minima di cinque anni, essendo entrata in Italia il 25 dicembre 2017. La consapevolezza della falsa dichiarazione e la non inescusabilità dell’ignoranza della legge penale erano state confermate dalla Corte d’appello e non sono poste in discussione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *