Responsabile dell’ufficio tecnico comunale garante della manutenzione stradale anche con appalto (Cass. pen. n. 30252/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all’ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico una posizione di garanzia da cui deriva l’obbligo di vigilare affinché quell’uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale. Il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell’appalto, l’obbligo di vigilanza, la cui omissione è fonte di responsabilità allorché concorrano la conoscenza del pericolo, l’evitabilità dell’evento e l’omesso intervento volto alla sua eliminazione. Il compito cautelare del soggetto onerato della manutenzione è rimuovere le situazioni di irregolarità da cui è prevedibile che sorgano problemi per gli utenti. L’obbligo di manutenzione e intervento non è subordinato alla ricezione di segnalazioni, dovendosi attivare autonomamente il titolare della posizione di garanzia.

Il Fatto

Il Giudice di Pace aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 590 cod. pen., condannandolo alla pena di euro 300 di multa, per non aver effettuato i lavori di manutenzione ordinaria della strada interna del cimitero comunale, così omettendo di prevenire la formazione di una buca o di ripristinare lo stato dei luoghi, con conseguenti lesioni personali a una donna che vi inciampava, riportando frattura dell’ulna e del radio destro con prognosi superiore a quaranta giorni. Il Tribunale di Caltanissetta, in riforma della sentenza, assolveva l’imputato perché il fatto non costituisce reato, rilevando che il Comune aveva stipulato un contratto di appalto per la manutenzione delle aree cimiteriali e che era stato designato un funzionario con l’incarico di R.U.P.; riteneva inoltre che sul dirigente dell’ufficio tecnico non potesse gravare un obbligo di vigilanza continua sui luoghi.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il travisamento della prova sull’oggetto del contratto di appalto, l’erronea esclusione della posizione di garanzia in capo all’imputato per effetto della nomina del R.U.P. avvenuta in epoca successiva all’evento, e la violazione degli artt. 40, comma 2, e 590 cod. pen. Il Procuratore generale presso la Cassazione chiedeva l’annullamento con rinvio; la parte civile e la difesa depositavano conclusioni e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente rileva che il ricorso va valutato limitatamente ai profili integranti violazione di legge, essendo inammissibili i profili dedotti come vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il primo motivo è inammissibile: la censura sull’erronea interpretazione del contratto di appalto, anche sub specie di travisamento della prova, è diretta a contestare la valutazione operata dal giudice di merito sull’oggetto del contratto e sugli obblighi rimessi all’appaltatore, trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede di merito, salvo ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio, non riscontrato. La doglianza sollecita una diversa interpretazione delle clausole contrattuali per ridisegnare le sfere di competenza del Comune e dell’appaltatore.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La sentenza impugnata ha fondato il verdetto assolutorio sul rilievo che, pur essendo l’imputato all’epoca dei fatti responsabile con funzioni dirigenziali dell’Area dei servizi urbanistici e attività produttive, comprendente la manutenzione del patrimonio comunale, a seguito della stipula del contratto di appalto era stato individuato un R.U.P. nella persona di un geometra, ruolo di fatto esercitato. Tale ricostruzione è contraddetta dalla circostanza che la nomina del R.U.P. per i lavori di manutenzione delle aree cimiteriali era avvenuta il 1° ottobre 2024, quindi in epoca successiva all’evento dell’8 aprile 2022, periodo in cui era vigente una diversa determinazione del 14 febbraio 2022. Per tale profilo la sentenza è affetta dal vizio di travisamento della prova.

La sentenza è censurabile anche per non aver considerato la specifica posizione di garanzia rivestita dall’imputato nell’organizzazione comunale in virtù del ruolo di responsabile tecnico, a prescindere dalla nomina di un R.U.P. In tema di responsabilità per colpa sussiste in capo all’ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico una posizione di garanzia, da cui deriva l’obbligo di vigilare affinché l’uso si svolga senza pericolo, anche in caso di appalto. Il compito cautelare del soggetto onerato della manutenzione è rimuovere le situazioni di irregolarità da cui è prevedibile che sorgano problemi per gli utenti; il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico sono titolari della posizione di garanzia avente ad oggetto l’adeguata manutenzione e il controllo dello stato delle strade comunali. La sentenza non ha fatto buon governo di tali principi laddove afferma che l’obbligo di manutenzione sia subordinato alla ricezione di segnalazioni, dovendosi invece attivare autonomamente il titolare della posizione di garanzia. La sentenza è annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fisica, anche per la regolamentazione delle spese, con oscuramento dei dati della persona offesa.

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Nota della Redazione

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