Opposizione a decreto penale obbliga motivare solo sui motivi riproposti (Cass. pen. Sez. II n. 25781 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di sentenza inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sussiste solo quando le argomentazioni del giudice siano incomplete rispetto a specifiche doglianze, formulate anche in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività. L’atto di opposizione a decreto penale non è atto a forma vincolata: i requisiti dell’art. 461, comma 2, cod. proc. pen. hanno carattere indicativo ed equipollente, essendo sufficiente l’inequivocabile intento di sottoporre il provvedimento a sindacato giurisdizionale. I motivi indicati nell’opposizione devono essere riproposti nel giudizio di opposizione: solo in tal caso determinano un obbligo motivazionale per il giudice chiamato a pronunciarsi.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza dell’8 ottobre 2025, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di truffa, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità secondo le modalità concordate. La decisione definiva il giudizio di opposizione a un precedente decreto penale di condanna.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omessa motivazione sulla tardività della querela, già dedotta con l’opposizione al decreto; omessa motivazione sull’elemento soggettivo del dolo iniziale; travisamento della prova sulla ritenuta insussistenza dell’abilitazione professionale in favore della parte civile; omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della sentenza impugnata come inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., perché a seguito di condanna la pena è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Da ciò deriva la necessità di verificare se le doglianze formulate in opposizione abbiano ricevuto riscontro, esplicito o implicito, nella pronuncia che ha definito il giudizio.
Il Collegio ricostruisce la natura dell’opposizione. Il decreto penale opposto perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto di un giudizio del tutto autonomo, nel quale il decreto è revocato ex nunc dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio, secondo il richiamo a Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana.
Quanto ai requisiti dell’atto, la Corte osserva che l’art. 461, comma 2, cod. proc. pen. impone l’indicazione degli estremi del decreto, della data e del giudice che lo ha emesso. Nonostante la modifica apportata dall’art. 28, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022, il comma 1 è rimasto invariato. In conformità a quanto chiarito dalle Sezioni Unite n. 3 del 06/03/1992, Glarey, tali elementi non costituiscono requisiti formali ineliminabili, ma hanno carattere indicativo ed equipollente, dovendo consentire l’individuazione certa del provvedimento impugnato.
Ne consegue che l’opposizione non richiede formule sacramentali: è sufficiente l’espressione inequivocabile dell’intento di sottoporre l’atto a sindacato giurisdizionale, nell’irrilevanza dei motivi sottesi all’impugnazione. L’opponente non è tenuto a formularli e, di conseguenza, il giudice dell’opposizione non è vincolato a una pronuncia sul punto qualora siano indicati. Il corollario è che i motivi devono essere presentati nel giudizio di opposizione e solo in tal caso determinano un obbligo motivazionale.
Applicando tali criteri, il primo motivo è infondato: l’eccezione di tardività della querela era stata prospettata nell’atto di opposizione, ma non formalizzata in sede di giudizio, come attestano il testo della sentenza impugnata e i verbali di udienza, ove la difesa concluse chiedendo l’assoluzione, in subordine il minimo edittale e la sostituzione della pena. Gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati: i rilievi su dolo e millantata qualifica professionale sono generici e attinenti al fatto; il diniego delle attenuanti generiche non indica elementi positivi non considerati, rilevando la condotta e i precedenti penali come indici di personalità negativa.
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. È invece rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, in mancanza di effettiva esplicazione di un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato, essendosi la difesa limitata a precisare le conclusioni, secondo il richiamo a Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino e a Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 461 c.p.p. – Opposizione
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso