Riparazione ingiusta detenzione: strepitus fori e divorzio richiedono prova del nesso causale (Cass. pen. Sez. 4 n. 9230 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’indennizzo è uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, la cui quantificazione è svincolata da parametri aritmetici rigidi e deve basarsi su una valutazione equitativa che tenga conto della durata della custodia cautelare e delle specifiche conseguenze personali e familiari. Il giudice può discostarsi dal criterio aritmetico solo ove la parte assolva all’onere di allegare e provare l’esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà e il loro nesso causale con la detenzione. Ai fini della configurabilità dello strepitus fori, è necessario che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione e che le doglianze siano circostanziate e corroborate da elementi probatori. Il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità, che può verificare solo la logicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza dell’8 maggio 2025, ha accolto la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal ricorrente per complessivi 659 giorni, in relazione a due ipotesi di reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di una somma calcolata secondo il criterio aritmetico, aumentata del 10% per il licenziamento subito durante l’esecuzione della misura cautelare. La Corte territoriale ha invece ritenuto non provati gli asseriti danni all’immagine derivanti dal clamore mediatico dell’arresto e ha escluso un collegamento tra la carcerazione e la successiva sentenza di divorzio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la natura dell’istituto di cui agli artt. 314 e segg. cod. proc. pen., qualificandolo come strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, la cui quantificazione è correlata alla durata e all’intensità della privazione della libertà, salvi gli aggiustamenti resi necessari dall’evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti rispetto al danno fisiologico da detenzione. Ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite secondo cui la liquidazione deve avvenire con criteri equitativi che postulano la valutazione congiunta della durata della custodia e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà.
Quanto allo scostamento dal parametro aritmetico, la Corte ha precisato che il giudice può discostarsi dall’ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari) solo valorizzando lo specifico pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, purché l’equità non tracimi in arbitrio incontrollato. È necessario che il giudice individui puntualmente i parametri specifici che impongono di rilevare un surplus di effetto lesivo rispetto alle conseguenze fisiologiche della restrizione.
In relazione allo strepitus fori, la Corte ha ribadito che il clamore mediatico è di norma irrilevante, salvo che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione e sia idonea a indurre nel pubblico il convincimento dell’effettivo coinvolgimento dell’interessato. Ha inoltre sottolineato che le doglianze relative alle conseguenze personali devono essere non solo allegate ma circostanziate e corroborate da elementi probatori, essendo l’onere di allegazione e quello probatorio a carico della parte che formula la domanda.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questi principi, avendo ritenuto con motivazione coerente che gli asseriti danni all’immagine non erano stati provati e che la sentenza di divorzio non poteva essere riferita alla carcerazione subita. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione impugnata, non avendo allegato neppure in sede di legittimità la documentazione relativa agli articoli di giornale, limitandosi a chiedere una diversa valutazione dei pregiudizi lamentati.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di motivi generici e indeterminati che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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