Cartella nulla per controllo formale senza contraddittorio se pretesa eccede dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 22188 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittima anche senza la preventiva comunicazione di irregolarità, purché la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da una divergenza tra somme dichiarate e versate. La comunicazione diventa invece necessaria quando l’Ufficio rilevi errori nella dichiarazione, ossia quando la pretesa non sia desumibile dalla dichiarazione stessa e comporti un nuovo e autonomo accertamento. In tale ipotesi l’iscrizione a ruolo è illegittima per violazione dell’obbligo di motivare il consistente aumento del quantum e di invitare il contribuente a fornire chiarimenti ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione Mod. UNICO/2015 per l’annualità 2014. La rettifica elevava l’IRPEF a debito da 8.980,00 euro a 124.471,00 euro, in ragione degli omessi versamenti e delle indebite compensazioni riscontrate dal sistema automatizzato, con richiesta anche delle addizionali regionali e comunali dichiarate e non versate.

Il contribuente impugnava la cartella davanti alla C.t.p. di Napoli, che accoglieva parzialmente il ricorso riducendo a un terzo le sanzioni. La C.t.r. della Campania accoglieva l’appello del contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 6, comma quinto, legge n. 212/2000 e nullità della sentenza per ultrapetizione.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati dichiarati infondati. La Corte muove dalla constatazione che la cartella impugnata contiene una rideterminazione della pretesa fiscale non desumibile dalla dichiarazione presentata dal contribuente e non accertabile in sede di liquidazione o di controllo formale. Le somme richieste, infatti, non risultavano direttamente desumibili dal Mod. UNICO/2015.

Su questa premessa il Collegio applica la distinzione tra le due ipotesi di controllo automatizzato. Da un lato, la comunicazione di irregolarità non è necessaria quando la pretesa deriva dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da una divergenza tra somme dichiarate e versate: in tal caso, secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cass. n. 5981 del 2024, Cass. n. 33344 del 2019, Cass. n. 19893 del 2016, Cass. n. 3154 del 2015), non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e il contraddittorio preventivo non è imposto.

Dall’altro lato, la comunicazione preventiva è dovuta quando vengono rilevati errori nella dichiarazione. La Corte ribadisce che l’obbligo posto dal terzo comma dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non è sanzionato da alcuna nullità, trattandosi di una forma blanda di partecipazione del contribuente, inidonea a generare un vincolo procedimentale. Diverso è il regime dell’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, il cui inadempimento è sanzionato con la nullità, ma che opera soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza esclusa nei controlli documentali privi di margini interpretativi.

Nel caso concreto, la C.t.r. ha fatto buon governo di tali principi. L’Ufficio aveva operato un vero e proprio nuovo atto accertativo della pretesa fiscale, comportante l’obbligo di attivazione del contraddittorio, e aveva omesso sia di motivare il cospicuo aumento del quantum, non potendo provvedervi nel corso del giudizio, sia di invitare preventivamente il contribuente a fornire chiarimenti o documenti. L’atto impositivo è pertanto illegittimo e il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in 5.600,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi e rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e c.p.a. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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